Comma abrogato dalla L.R. 09/12/2020, n. 13.

Il comma 1 dell’articolo 9 così recitava:

“1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d’uso in atto al momento del sisma del 15 dicembre 2009 prima di due anni dalla data di completamento dell’intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.”

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