Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2017, n. 45, così recitava:

“Art. 3 - (Funzioni delle Province)

1 La provincia svolge le seguenti funzioni:

a-b) lettere abrogate dalla data di entrata in vigore della L.R. 14/06/2013 n. 11

c) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Regione. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;

d) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza secondo le procedure individuate dal sistema informativo turistico regionale (SIRT);

e-g) lettere abrogate dalla data di entrata in vigore della L.R. 14/06/2013 n. 11

h) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

i) lettera abrogata dalla data di entrata in vigore della L.R. 14/06/2013 n. 11

l) lettera abrogata dalla L.R. 22/10/2014, n. 34

m) incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale, ai sensi dell'articolo 117;

n) gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza (IAT).”

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