Articolo abrogato dalla data di entrata in vigore della L.R. del 14/06/2013 n. 11. L’articolo 97 così recitava: “Art. 97 - (Soggetti beneficiari) - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente sezione:

a) le piccole e medie imprese turistiche e loro consorzi operanti nel settore con almeno una azienda localizzata nel Veneto, così come definite dalla legislazione nazionale, nonché altre piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione n. 96/C del 3 aprile 1996 pubblicata sulla GUCE L 107 del 30 aprile 1996 ed operanti prevalentemente in settori collegati al turismo, di cui all'allegato U;

b) gli enti locali, i loro enti strumentali e le autonomie funzionali, gli enti strumentali regionali e le società a prevalente capitale pubblico locale;

c) le associazioni ed enti privati non commerciali senza finalità di lucro che svolgono attività di gestione delle strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 3) nonché le persone fisiche che gestiscono direttamente le strutture ricettive di cui all'allegato U, n. 4) per le quali la legislazione regionale non prevede il regime d'impresa;

d) le cooperative di garanzia e consorzi fidi con sede legale nel Veneto caratterizzati da partecipazione prevalente delle piccole e medie imprese dei settori del turismo e del commercio e costituiti da almeno cento soci;

e) i proprietari ed i titolari dei diritti reali sui complessi immobiliari in cui è esercitata attività di impresa turistica, così come definita dalla legislazione nazionale.

2. In relazione ai soggetti di cui al comma 1, lettera a) si intende prevalente l'attività dalla quale è derivato il maggior ammontare dei proventi.

3. La Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, può modificare l'allegato U.”

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