Articolo abrogato dalla L.R. 28/03/2019, n. 5 e in seguito dichiarato illegittimo dalla Sent. Corte Cost. 24/04/2020, n. 70.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2 - Norma interpretativa del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 14/2009 deve essere interpretato nel senso che l’intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici a destinazione residenziale o non residenziale, può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all’interno dell’area di pertinenza, alle condizioni di cui all’articolo 5, comma 3, della medesima l.r. 14/2009 e qualora insista in zona dotata delle urbanizzazioni primarie previste dalle vigenti disposizioni normative, statali e regionali.”

Dalla redazione