Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. I Ministri dell'ambiente e della sanità provvedono, d'intesa, a:

a) fornire al prefetto competente per territorio e al comitato di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), le informazioni acquisite in merito ai piani di emergenza esterni;

b) comunicare le informazioni di cui all'articolo 17, comma 2, agli Stati membri delle Comunità europee che possono essere coinvolti da un incidente rilevante dovuto ad una attività industriale notificata ai sensi dell'articolo 4;

c) predisporre ed aggiornare l'inventario nazionale delle attività industriali nell'ambito di incidenti rilevanti;

d) predisporre, nell'ambito delle rispettive competenze, una banca dati sui rapporti di sicurezza e sulle relative conclusioni: informare tempestivamente la Commissione delle Comunità europee sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e comunicare, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato V;

e) segnalare alla predetta Commissione ogni sostanza che dovrebbe essere aggiunta agli allegati II e III, e tutte le misure eventualmente prese per quanto riguarda tali sostanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, relative alla direttiva di cui al presente decreto.

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