Articolo abrogato ad opera del D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334. L’articolo così recitava:

1. Il presente decreto si applica sia alle nuove attività industriali, sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Qualora si apportino modifiche alle attività industriali esistenti, tali da farle rientrare nel campo di applicazione del presente decreto, si procede come per le nuove attività industriali.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6, per gli impianti industriali già in esercizio alla data di cui al comma 1, i fabbricanti sono tenuti a trasmettere la notifica di cui all'articolo 4 entro l'8 luglio 1989 e la dichiarazione di cui all'articolo 6 entro il 31 dicembre 1990.

4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 6 sono fatti salvi gli adempimenti già posti in essere dai fabbricanti in attuazione dell'ordinanza del Ministro della sanità del 21 febbraio 1985, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, salve le eventuali integrazioni in conformità degli articoli stessi.

5. Per gli atti di cui al comma 4 si provvede d'ufficio alla trasmissione della documentazione già inviata alle autorità competenti ai sensi del presente decreto; l'onere delle spese per le copie è a carico del fabbricante.

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