Articolo abrogato dalla L.R. 24/06/2019, n. 11.

L’articolo 46 così recitava:

“Art. 46 - Norme per l'utilizzo della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici regionali

1. Il presente articolo, in attuazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, detta norme per l'utilizzo della carta riciclata nonché per la raccolta differenziata della carta di rifiuto presso gli uffici pubblici operanti nel territorio della Regione Abruzzo.

2. Le norme del presente articolo si applicano agli uffici della Regione e delle Amministrazioni pubbliche di enti strumentali o comunque istituiti dalla Regione con uffici operanti nel territorio abruzzese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per carta riciclata si intende carta prodotta con processi utilizzanti materiale di recupero senza utilizzo di paste di legno o di cellulose vergini.

4. Gli uffici di cui al comma 2 coprono il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata così stabilita:

a) almeno il 40 per cento del fabbisogno nel primo anno;

b) almeno il 60 per cento del fabbisogno nel secondo e nel terzo anno;

c) almeno il 70 per cento del fabbisogno a partire dal quarto anno.

5. Gli uffici di cui al comma 2 provvedono a dotarsi di apparecchiature per la fotoriproduzione e la ricezione di telefax predisposte all'utilizzo di carta riciclata, in occasione di sostituzione o incremento delle apparecchiature esistenti.

6. Le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 assicurano la raccolta differenziata della carta presente nei rifiuti prodotti nei medesimi uffici.

7. La carta raccolta è conferita separatamente nei modi stabiliti dalle disposizioni del Comune nel quale ha sede ogni singolo ufficio al fine del suo recupero tecnologico.

8. La Regione Abruzzo e le Amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 assumono adeguate iniziative di informazione e di sensibilizzazione del proprio personale sulle finalità dell'utilizzazione della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta di rifiuto.

9. Le Amministrazioni di cui al comma 2 comunicano alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno e con riferimento all'anno precedente:

a) i quantitativi di carta riciclata usati nei propri uffici operanti nella Regione Abruzzo nonché il livello percentuale raggiunto rispetto al consumo complessivo;

b) i quantitativi di carta di rifiuto raccolta negli stessi uffici in modo differenziato e conferita ai competenti servizi di gestione dei rifiuti.

10. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale predispone apposito regolamento di attuazione anche con riferimento all'attività delle altre Amministrazioni pubbliche con uffici operanti nel territorio della Regione Abruzzo.”

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