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Delib. G.R. Lombardia 18/11/2019, n. XI/2480

Disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici.
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Testo del provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE


Premesso che:

- la direttiva 2002/91 CE, in seguito sostituita dalla direttiva 2010/31/UE, a sua volta modificata con la direttiva 844/2018/UE, detta disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici e stabilisce, all'art. 9, che "entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero; definito come edificio ad altissima prestazione energetica, il cui fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze";

- la suddetta direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'art. 17 del D.Lgs. 192/2005 prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applichino alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE "fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto";

- l'art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. 24/2006 ("Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente") attribuisce alla Giunta regionale, in attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, nonché del decreto legislativo citato, la competenza a dettare disposizioni per l'efficienza energetica, tra cui quelle per certificare il fabbisogno energetico degli edifici esistenti, da ristrutturare e di nuova costruzione;

- l'art. 9-bis della medesima legge regionale, come modificata dall'art. 26 della L.R. 7/2012 ("Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione") prevede che la Giunta regionale stabilisca altresì le modalità, nell'ambito della disciplina finalizzata a limitare il consumo energetico degli edifici, per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'

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Allegato - Disposizioni per l'efficienza energetica degli edifici: nuovi criteri per la copertura degli obblighi relativi alle fonti rinnovabili e per il riconoscimento delle serre bioclimatiche come volumi tecnici, ad integrazione delle disposizioni approvate con Delib.G.R. 3868/2015 e con Delib.G.R. 6276/2017


La disciplina regionale per l'efficienza energetica degli edifici e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili è stata definita in coerenza con la disciplina nazionale, contenuta principalmente nel D.Lgs. 192/2005, con le relative modifiche ed integrazioni, e nei decreti attuativi del 26.6.2015.

Tuttavia, dal momento che Regione Lombardia aveva precedentemente normato la materia con proprie disposizioni e che era opportuno definire criteri non esplicitati con le norme statali, con le Delib.G.R. 3868/2015 e 6276/2017 sono stati individuati gli ambiti di prevalenza delle disposizioni regionali, nel rispetto della clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del D.Lgs. 192/2005.

Inoltre, con Delib.G.R. 1216 del 10.1.2014 erano stati approvati, in attuazione dell'art. 4 della L.R. 39/2004, i "Criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, ai fini di poterle equiparare a "volumi tecnici". Tali criteri, essendo stati, approvati prima delle disposizioni introdotte con Delib.G.R. 3868/2015, necessitano di essere aggiornati, al fine di fornire un quadro normativo coerente.

Con il presente documento, si intendono integrare le disposizioni approvate con le Delib.G.R. 3868/2015 e 6276/2017 e sostituire i criteri approvati con Delib.G.R. 1216/2014, come indicato nei seguenti paragrafi.


1. Obblighi vigenti di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili

1.1 Un edificio è sottoposto all'obbligo di installazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al D.Lgs. 28/2011 nelle seguenti ipotesi:

- nuova costruzione;

- demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;

- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che costituiscono l'involucro, a condizione che la superficie utile sia superiore a 1.000 mq (c.d. ristrutturazione rilevante);

A tale criterio si aggiunge quello previsto dal punto 3 dell'allegato 1 ("Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici") del decreto 26.6.2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" (approvato

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