Articolo abrogato dal D.P.R. del 24/10/2003 n. 340. L'articolo 24 così recitava: " Ferme restando le norme circa l'ubicazione degli impianti, l'area su cui questi sorgono deve soddisfare alle seguenti condizioni:

a) che entro il raggio di 30 metri dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano, salvo quanto previsto nell'articolo successivo, edifici di sorta; b) che nella fascia contigua fino a 40 metri di raggio dal punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non esistano edifici o parti di edifici con cubatura singola superiore a 3.000 metri cubi, né comunque edifici destinati alla collettività come scuole, ospedali, chiese, caserme; per edifici giacenti parzialmente nella fascia suddetta, la cubatura di 3.000 metri cubi va calcolata solo per la parte insistente nella fascia stessa.

In prossimità di luoghi in cui suole verificarsi affluenza di pubblico come fermate di linee di trasporto pubblico, stadi o campi sportivi, circhi equestri o luna-park a carattere stabile, campi per fiere e mercati, e simili, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2, e il punto più vicino del perimetro di detti luoghi, non può essere inferiore a 60 m. In prossimità di vie di comunicazioni, la distanza tra il punto più prossimo del serbatoio e degli altri elementi dell'impianto di cui all'art. 2 non può essere inferiore a: 30 m. per le autostrade, ferrovie e tramvie; 15 m. per le altre strade e le vie navigabili. La distanza di cui al comma precedente va misurata: a) per le strade e le autostrade, tra l'elemento più prossimo dell'impianto, di cui all'art. 2, e il bordo della carreggiata, intesa come parte della strada destinata alla circolazione dei veicoli; b) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento più prossimo dell'impianto, di cui all'art. 2, e la rotaia del binario di corsa più vicino; c) per le vie navigabili, tra l'elemento più prossimo dell'impianto di cui all'art. 2 ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

In prossimità di linee elettriche aeree, la distanza tra l'elemento più prossimo dell'impianto di cui all'articolo 2 e la proiezione della linea elettrica più vicina non può essere inferiore a 15 metri. La distanza è calcolata a partire dal punto più prossimo del serbatoio e degli apparecchi di distribuzione."

Dalla redazione