Articolo abrogato dal D.P.R. del 24/10/2003 n.340. L'articolo 27 così recitava: " Nel caso di impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, oltre al rispetto delle altre norme del presente decreto dev'essere osservata la distanza di metri 10 tra i seguenti elementi dell'uno e dell'altro impianto:

1) tra i rispettivi serbatoi;

2) tra i rispettivi apparecchi di distribuzione;

3) tra i serbatoi dell'uno e gli apparecchi di distribuzione dell'altro e viceversa."

Dalla redazione