Articolo abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 24/10/2003, n. 340. L’articolo così recitava: “Ai fini della disposizione di cui al primo comma dell'art. 31, decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, per «centri abitati» devono intendersi le zone indicate alla lettera a) dell'art. 22 del predetto decreto n. 208 del 1971, come sostituito dall'art. 2 del presente decreto, e nelle quali la densità della edificazione esistente nel raggio di duecento metri dal centro del serbatoio sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.”

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