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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 21/08/2019, n. 127
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[Premessa]IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTRO DELLA SALUTE E IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto in particolare, l'articolo 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, ove è previsto che nei luoghi di lavoro delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, nonché nelle strutture destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, la legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia applicata tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate con decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1. - Campo di applicazione delle disposizioni comuni1. Il presente capo detta le disposizioni comuni che si applicano nell'ambito delle strutture di cui al comma 2. 2. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominato &la |
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Art. 2. - Individuazione del datore di lavoro1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, nel rispetto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato e dei peculiari assetti organizzativi e ordina-mentali vigenti, le funzioni di datore di lavoro sono assolte anche dal dirigente al quale spettano i poteri di gestione dell'ufficio, |
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Art. 3. - Individuazione dei dirigenti e preposti1. Per le finalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativ |
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Art. 4. - Comunicazioni e segnalazioni1. Le segnalazioni formali e la trasmissione di documenti concernenti la tutela della sicurezza e della salute del personale della Polizia di Stato e del Corpo nazionale, comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ai nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, rimesse dal |
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Art. 5. - Servizio di prevenzione e protezione1. Il datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze di riservatezza e segretezza, istituisce e organizza il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'Amministrazione in posse |
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Art. 6. - Attività di vigilanza1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2 |
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Art. 7. - Attribuzioni degli uffici di vigilanza1. Agli uffici di cui all'articolo 6 sono attribuite, in via esclusiva, le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. In particolare gli uffici di vigilanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto: |
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Capo II - Disposizioni particolari per le articolazioni centrali e periferiche della polizia di stato nonché per le strutture del ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica |
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Art. 8. - Campo di applicazione1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 negli ambienti di lavoro degli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica individuate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativamente al personale ivi in servizio, tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative. |
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Art. 9. - Funzioni di medico competente1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso dei titoli o requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008. |
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Art. 10. - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza1. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale sono eletti o designati secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 81 de |
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Art. 11. - Formazione, informazione e addestramento1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. |
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Art. 12. - Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo n. 81 del 2008, |
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Art. 13. - Valutazione dei rischi1. Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attività e nei luoghi di lavoro, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera dei materiali, |
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Art. 14. - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenzel. Ai fini della riservatezza delle informazioni di cui è vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali, si applicano i seguenti criteri: a) nella predisposizione delle gare di appalto o di somministrazione di servizi, lavori, opere o forniture, i costi relativi alla prevenzione dai rischi da interferenze con le attività delle imprese appaltatrici, sono indicati omet |
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Capo III - Disposizioni particolari per il dipartimento dei vigili del fuoco e il corpo nazionale |
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Art. 15. - Campo di applicazione1. Il presente capo disciplina le peculiari e specifiche modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle aree e nelle strutture individuate dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro, della previdenza sociale e della salute del 30 dicembre 2008 recante «Vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nelle aree riservate, operative e per quelle che presentano analoghe esigenze, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» ovvero nelle aree a disposizione del Dipartimento dei vigili del fuoco e nelle articolazioni centrali e periferiche del Corpo nazionale nonché nei ri |
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Art. 16. - Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica1. La valutazione dei rischi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi sono effettuate dal datore di lavoro esclusivamente per le sedi e infrastrutture di competenza. 2. La valutazione dei rischi ai fini della scelta ed individuazione del vestiario, materiali, automezzi, attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti al personale del Corpo nazionale è effettuata dai dirigenti delle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile che provvedono alla redazione del capitolato, all'acquisto e al collaudo del materiale stesso, salvo i casi in cui sia espressamente previsto che il datore di lavoro provveda autonomamente agli acquisti. Ai soli fini di cui al primo periodo, i dirigenti ivi menzionati assolvono le funzioni di datore di lavoro. Il datore di lavoro e il dirigente, destinatari delle forniture di cui al presente comma, verificano la completezza della documentazion |
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Art. 17. - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 2008, la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata, com |
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Art. 18. - Sorveglianza sanitaria e primo soccorso1. Nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro di cui al presente capo, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti sanitari del Corpo nazionale che abbiano esercitato per almeno quattro anni attività di medico nel settore della medicina del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno ovvero in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, designati a livell |
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Capo IV - Disposizioni varie |
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Art. 19. - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie1. È abrogato il decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450, in materia |
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Art. 20. - Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo permanente dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le norme d |
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