Articolo abrogato dalla L.R. del 17/05/2013 n. 11. L’articolo 14 così recitava: “Art. 14 - (Procedure per l’adozione del Piano d’ambito) - 1. L’ATI trasmette alla Giunta regionale, entro venti giorni dall’adozione, il Piano d’ambito per la verifica di coerenza di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a). La Giunta regionale ne dà atto entro trenta giorni dal ricevimento.

2. Nel caso in cui la Giunta regionale ravvisi la mancata coerenza del Piano d’ambito con il Piano regionale, trasmette le proprie osservazioni all’ATI entro trenta giorni dalla data di ricevimento, fissando un termine per l’adeguamento.

3. Qualora l’ATI non provveda a modificare il Piano d’ambito entro il termine stabilito ai sensi del comma 2, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 30.

4. Le previsioni contenute nel Piano d’ambito sono vincolanti per i comuni e gli altri enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati. In particolare i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti.

5. Il Piano d’ambito è sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006.”

Dalla redazione