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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 09/10/1989, n. 338
In vigore dal 10/10/1989.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- L. 07/12/1989, n. 389 (legge di conversione) riportate in corsivo
- Sentenza Corte Cost. 08/07/1990, n. 314
- D.L. 15/01/1993, n. 6 (L. 17/03/1993, n. 63)
- D.L. 22/03/1993, n. 71 (L. 20/05/1993, n. 151)
- D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA |
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Art. 1. - Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. N1 2. Con effetto d |
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Art. 2. - Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva1-10. N3 11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, prev |
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Art. 3. - Modifiche al D.P.R. 28 gennaio 1988, numero 431. All'art. 15, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'art. 31» sono aggiunte le seguenti: «comma 1»; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: |
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Art. 4. - Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. 2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore. 3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo. 4. Il secondo comma dell'art. 45 del testo unico delle dispos |
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Art. 5. - Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate |
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Art. 6. - Fiscalizzazione degli oneri sociali1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a: a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'art. 41 della L. 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'art. 4 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 marzo 1987, n. 132; b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni; c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sen |
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Art. 7. - Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione1. Il termine di cui all'art. 2, D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall |
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Art. 8. - Assicurazione per gli apprendisti artigiani1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 . 2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in die |
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Art. 9. - Copertura finanziaria1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decor |
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Art. 10. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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