N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 06/08/1984, n. 425. L’articolo 60 così recitava:

“Art. 60.

Nel termine di venti giorni dal deposito del ricorso in segreteria, gli interessati possono presentare memorie e documenti e, se non siano chiamati in causa, possono fare adesione al ricorso stesso con comparsa da depositarsi in segreteria.

Trascorso il detto termine, il ricorso, con decreto del presidente, è trasmesso al procuratore generale per le sue conclusioni scritte.

Tali conclusioni vengono depositate nella segreteria che ne informa ciascuno degli interessati nei modi stabiliti per la comunicazione del provvedimento impugnato.”

Dalla redazione