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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risparmio energetico: deroghe a distanze e altezze, bonus volumi, esenzione da oneri
- Alfonso Mancini
Risparmio energetico: deroghe a distanze e altezze, bonus volumi, esenzione da oneri
Risparmio energetico: deroghe a distanze e altezze, bonus volumi, esenzione da oneri
NORMATIVA DI RIFERIMENTOL’art. 14 del D. Leg.vo 04/07/2014, n. 102, comma 7, reca disposizioni in merito a possibili deroghe ai parametri urbanistici e agli indici di edificabilità (volumi, altezze, distanze tra edifici) in caso di conseguimento di determinati obiettivi di efficienza energetica nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia degli edifici. |
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DEROGHE A PARAMETRI URBANISTICI E INDICI DI EDIFICABILITÀ |
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Disciplina successiva al D. Leg.vo 73/2020 (procedure dal 29/07/2020)A seguito della sostituzione del comma 7 dell’art. 14 del D. Leg.vo 102/2014 effettuata dal D. Leg.vo 73/2020, è previsto che nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione: - dei volumi, |
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Disciplina precedente al D. Leg.vo 73/2020 (procedure fino al 28/07/2020) |
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Interventi di nuova costruzione o assimilatiSecondo il comma 6 dell’art. 14, D. Leg.vo 102/2014 (ora abrogato dal D. Leg.vo 73/2020), nel caso di edifici di nuova costruzione con una riduzione minima del 20% dell’indice di prestazione energetica, non erano considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente i 30 cm, fino ad un massimo di: - ulteriori 30 cm per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato; - ulteriori 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti era consentito, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Titolo II, artt. 6-23-ter del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), derogare a quanto prev |
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Interventi di riqualificazione di edifici esistentiSecondo il comma 7 dell’art. 14, D. Leg.vo 102/2014 (prima della sostituzione ad opera del D. Leg.vo 73/2020), nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dalle norme vigenti (vedi oltre) era consentito, nell’ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al Titolo II, artt. 6-23-ter del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia), derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, dalle normative regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito a: |
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Deroghe alle altezze minime dei locali di abitazioneAi sensi del punto 2.3, comma 4, dell’Allegato 1 R al D.M. 26/06/2015 sui requisiti minimi di presta |
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Deroghe distanze e altezze per cappotto termico e cordolo sismicoAi sensi del comma 3, art. 119 del D.L. 34/2020 (introdotto dall’art. 33-bis del D.L. 77/2021), gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime di cui all’art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni - vedi Distanze legali tra le costruzioni, fasce di rispetto e vincoli di inedificabilità ). |
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BONUS VOLUMETRICO PER RISPETTO NORME SULLE FONTI RINNOVABILIL’art. 12 del D. Leg.vo 28/2011, comma 1, prevede che i progetti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in |
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REGIME AGEVOLATIVO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONEAi sensi dell’art. 17 del D.P.R. 380/2001, il contributo di costruzione (a volte ancora riferito come “oneri concessori”) non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, m |
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