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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Veneto 18/12/1995, n. 6641
Deliberaz. G.R. Veneto 18/12/1995, n. 6641
Deliberaz. G.R. Veneto 18/12/1995, n. 6641
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Testo del provvedimentoLa Giunta regionale |
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Allegato - Procedure e norme di attuazione (L.R. 31/94* Artt. 4-7-8)1. Accertamento, verifica ed inesistenza terre U.C. (art. 4) 1.1. Accertamento delle terre di uso civico Tutti i Comuni per i quali sia nota l'esistenza nel loro territorio di un demanio civico non ancora accertato a norma di legge, devono avviare le indagini storico-catastali, comprovanti la citata demanialità civica. Le operazioni accertative devono essere svolte da un perito esperto con specifica competenza in materia proposto dalla Amministrazione Comunale a norma di legge. Per perito esterno si intende un professionista abilitato all'esercizio di attività connesse alla materia, quali: - ricerche storiche d'archivio; - ricerche catastali; - operazioni cartografico e plano-catastali; - stime terreni agro-silvo-pastorali; - stima mancato godimento diritto uso civico; - ricerche giurisprudenziali (sentenze, ecc.). Il provvedimento d'incarico deve contenere almeno le specifiche riportate nell'allegato fac-simile n. 1. L'avvio delle operazioni accertative viene decretata dalla Regione, la quale provvede alla nomina del perito esterno, del quale va allegato curriculum, fissa i termini per l'esecuzione delle operazioni di cui sopra e, qualora richiesto dal Comune, provvede alla concessione del contributo regionale di cui al comma 9 dell'art. 4 della L.R. 31/94. L'istanza di concessione contributo deve pervenire in Regione entro il 31 marzo di ogni anno secondo l'allegato fac-simile n. 2. Il contributo, determinato nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, viene ripartito tra i Comuni interessati entro i successivi sessanta giorni secondo le modalità di seguito espresse: - 50% ad avvio delle operazioni accertative e nomina del perito; - 50% ad avvenuta approvazione degli elaborati progettuali. L'importo massimo della spesa ammissibile a contributo viene definito come segue: - per le ricerche storiche; - per le ricerche catastali; - per le ricerche giuridiche; L. 21.000 orarie e/o L. 125.000 giornaliere (comprensive di ogni onere). La durata delle singole ricerche viene stimata in 8 mesi (prorogabili su adeguata motivazione). - Per le operazioni cartografiche (comprensive di acquisizione materiale cartografico, digitalizzazione e plottaggio, ecc.) fino ad un massimo di L. 30.000.000. - Per la elaborazione dati, redazione progetto, proposta classificazione cat. A cat. B e proposta del piano di utilizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 31/94 fino ad un massimo di L. 10.000.000. 1.2. Verifica del demanio civico Tutti i Comuni per i quali esiste l'elenco delle terre di uso civico, regolarmente approvato ed esecutivo, devono provvedere alla verifica dello stesso. A tal fine la Regione invia i rispettivi elenchi ai Comuni interessati, affinché questi ultimi provvedano alla affissione all'albo pretorio per i sessanta giorni previsti per legge e alla loro comunicazione ai rispettivi Comitati frazionali se regolarmente costituiti. Nei successivi sessanta giorni i Comuni rilevano ogni notizia utile al caso, segnalando le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo. La relativa documentazione, attestante lo stato di fatto, da inviare in Regione presso il Dipartimento Foreste, deve prevedere i seguenti elaborati: a) la relazione generale circa le risultanze della verifica delle terre di uso civico e sulla loro attuale consistenza; b) l'elenco delle terre civiche, riferite all'anno di approvazione del relativo decreto ex L. 1766/1927 o della relativa sentenza commissariale, con evidenziati i mappali, la superficie, la qualità del terreno, la denominazione dei luoghi; c) la planimetria catastale, in scala adeguata, delle terre civiche citate nell'elenco suddetto; d) l'elenco aggiornato all'attualità, con evidenziati gli estremi catastali, la qualità coltura, le superfici e le partite catastali; e) la planimetria catastale, in scala adeguata, delle attuali terre di uso civico; f) la documentazione attestante i passaggi di proprietà delle terre civiche e/o le occupazioni abusive, compresi gli atti amministrativi inerenti le stesse; g) la stima del mancato |
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