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Deliberaz. G.R. Veneto 18/12/1995, n. 6641

L.R. 31/94. Disposizioni in materia di usi civici.
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Testo del provvedimento

La Giunta regionale


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Allegato - Procedure e norme di attuazione (L.R. 31/94* Artt. 4-7-8)


1. Accertamento, verifica ed inesistenza terre U.C. (art. 4)


1.1. Accertamento delle terre di uso civico

Tutti i Comuni per i quali sia nota l'esistenza nel loro territorio di un demanio civico non ancora accertato a norma di legge, devono avviare le indagini storico-catastali, comprovanti la citata demanialità civica.

Le operazioni accertative devono essere svolte da un perito esperto con specifica competenza in materia proposto dalla Amministrazione Comunale a norma di legge.

Per perito esterno si intende un professionista abilitato all'esercizio di attività connesse alla materia, quali:

- ricerche storiche d'archivio;

- ricerche catastali;

- operazioni cartografico e plano-catastali;

- stime terreni agro-silvo-pastorali;

- stima mancato godimento diritto uso civico;

- ricerche giurisprudenziali (sentenze, ecc.).

Il provvedimento d'incarico deve contenere almeno le specifiche riportate nell'allegato fac-simile n. 1.

L'avvio delle operazioni accertative viene decretata dalla Regione, la quale provvede alla nomina del perito esterno, del quale va allegato curriculum, fissa i termini per l'esecuzione delle operazioni di cui sopra e, qualora richiesto dal Comune, provvede alla concessione del contributo regionale di cui al comma 9 dell'art. 4 della L.R. 31/94.

L'istanza di concessione contributo deve pervenire in Regione entro il 31 marzo di ogni anno secondo l'allegato fac-simile n. 2.

Il contributo, determinato nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, viene ripartito tra i Comuni interessati entro i successivi sessanta giorni secondo le modalità di seguito espresse:

- 50% ad avvio delle operazioni accertative e nomina del perito;

- 50% ad avvenuta approvazione degli elaborati progettuali.

L'importo massimo della spesa ammissibile a contributo viene definito come segue:

- per le ricerche storiche;

- per le ricerche catastali;

- per le ricerche giuridiche;

L. 21.000 orarie e/o L. 125.000 giornaliere (comprensive di ogni onere).

La durata delle singole ricerche viene stimata in 8 mesi (prorogabili su adeguata motivazione).

- Per le operazioni cartografiche (comprensive di acquisizione materiale cartografico, digitalizzazione e plottaggio, ecc.) fino ad un massimo di L. 30.000.000.

- Per la elaborazione dati, redazione progetto, proposta classificazione cat. A cat. B e proposta del piano di utilizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 31/94 fino ad un massimo di L. 10.000.000.


1.2. Verifica del demanio civico

Tutti i Comuni per i quali esiste l'elenco delle terre di uso civico, regolarmente approvato ed esecutivo, devono provvedere alla verifica dello stesso.

A tal fine la Regione invia i rispettivi elenchi ai Comuni interessati, affinché questi ultimi provvedano alla affissione all'albo pretorio per i sessanta giorni previsti per legge e alla loro comunicazione ai rispettivi Comitati frazionali se regolarmente costituiti.

Nei successivi sessanta giorni i Comuni rilevano ogni notizia utile al caso, segnalando le occupazioni abusive delle terre o i possessi fondati su titolo illegittimo.

La relativa documentazione, attestante lo stato di fatto, da inviare in Regione presso il Dipartimento Foreste, deve prevedere i seguenti elaborati:

a) la relazione generale circa le risultanze della verifica delle terre di uso civico e sulla loro attuale consistenza;

b) l'elenco delle terre civiche, riferite all'anno di approvazione del relativo decreto ex L. 1766/1927 o della relativa sentenza commissariale, con evidenziati i mappali, la superficie, la qualità del terreno, la denominazione dei luoghi;

c) la planimetria catastale, in scala adeguata, delle terre civiche citate nell'elenco suddetto;

d) l'elenco aggiornato all'attualità, con evidenziati gli estremi catastali, la qualità coltura, le superfici e le partite catastali;

e) la planimetria catastale, in scala adeguata, delle attuali terre di uso civico;

f) la documentazione attestante i passaggi di proprietà delle terre civiche e/o le occupazioni abusive, compresi gli atti amministrativi inerenti le stesse;

g) la stima del mancato

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