Articolo abrogato dalla L.R. 29/12/2016, n. 18, così recitava:

“Art. 7 - (Integrazione alla l.r. 11/2015)

1. Dopo l’articolo 47 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:

“Art. 47 bis - (Limiti di spesa del personale delle aziende sanitarie regionali)

1. Le aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto dall’articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove, sulla base degli esiti del Tavolo adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, risulti rispettato dalla Regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell’anno 2004 ridotta dell’1,4 per cento, vincolo già fissato dall’articolo 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e da ultimo confermato dall’articolo 17, commi 3 e 3-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato e integrato dall’articolo 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).”.”

Dalla redazione