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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 18/11/2008, n. 17
L.R. Umbria 18/11/2008, n. 17
L.R. Umbria 18/11/2008, n. 17
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, al fine di promuovere la salvaguardia dell’integrità ambientale e |
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Art. 2 - (Definizioni)1. Ai fini della presente legge si definisce: a) edificio: l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà; b) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche ediliz |
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TITOLO II - CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀAMBIENTALE DEGLI EDIFICI |
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Art. 3 - (Oggetto e ambito di applicazione)1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e per servizi. La certificazione riguarda: a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione; b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste; c) il riconoscimento delle caratteristiche |
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Art. 4 - (Disciplinare tecnico)1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità |
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Art. 5 - (Richiesta di certificazione)1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio: |
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Art. 6 - (Rilascio di certificazione)1. La certificazione di sostenibilità ambientale è rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA) e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con norme regolamentari di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) su richiesta del proprietario dell’immobile o dell’avente titolo, ovvero del soggetto attuatore dell’intervento. |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICAED EDILIZIA SOSTENIBILE |
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Art. 7 - (Strumenti di indagine territoriale)1. Il Comune, per le finalità di cui alla presente legge, si dota delle seguenti carte tematiche a supporto delle scelte pianificatorie: a) carta dei detrattori ambientali artificiali nella q |
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Art. 8 - (Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio)1. In fase di progettazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, la natura del suolo è analizzata e valutata ai fini dell’uso sostenibile del territorio di cui all’articolo 2, comma 2, tenendo conto della sua vocazione naturale ambientale storica e paesaggistica, della situazione idrogeologica, delle falde sotterranee e della presenza di emissioni nocive. 2. L’individuazione di nuove aree per insediamenti ed infrastrutture tiene conto, già nelle fasi di studi |
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Art. 9 - (Recupero dell’acqua piovana)1. L’acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 R (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33). 2. L’acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l’altro, per i seguenti scopi: a) manutenzione delle aree verdi |
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Art. 10 - (Permeabilità dei suoli)1. Lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarico naturale, fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull’intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel modo seguente: |
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Art. 11 - (Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio)1. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti. 2. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque |
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Art. 12 - (Esposizione e soleggiamento degli edifici)1. Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo soleggiamento e |
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Art. 13 - (Sistemi di riscaldamento)1. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale ristruttur |
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Art. 14 - (Igiene urbana)1. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica prev |
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Art. 15 - (Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile)N1 “1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della r |
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Art. 16 - (Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti)1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dell’edificato gli interventi edilizi privilegiano l’uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con particolare riferimento a quelli provenienti dalle produzioni lo |
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TITOLO IV - INCENTIVAZIONI |
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Art. 17 - (Incentivi economici)1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alla presente legge: a) concede contributi finalizzati a promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambie |
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Art. 18 - (Altre forme di incentivazione e diffusione)1. La Regione, in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed urbanistici, privilegia quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale. 2. La Regione predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formaz |
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TITOLO V - NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 19 - (Compiti della Regione)1. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all’articolo 7. |
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Art. 20 - (Compiti dei Comuni)1. I Comuni, entro duecentoquaranta giorni dall’emanazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all’articolo 19: |
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Art. 21 - (Controlli e sanzioni)1. Il Comune in applicazione dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sosten |
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Art. 22 - (Norme finali)1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle normative urbanistiche ed edilizie dei Comuni e delle Province, |
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Art. 23 - (Clausola valutativa)1. Trascorsi due anni dell’entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno della sostenibilità ambientale, che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti: a) le forme di incentiv |
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Art. 24 - (Norma finanziaria)1. Per l’anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata “Attività di informazione ed educazione ambientale” (cap. 5831 n.i.). 2. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) si provvede c |
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