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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 21/12/2004, n. 38
L. R. Lombardia 21/12/2004, n. 38
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)1. L'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - (Finalità) |
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Art. 2 - (Inserimento dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 dell'articolo 1 bis)1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è inserito l'articolo 1 bis: "Art. 1 bis - (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende: |
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Art. 3 - (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater: "2 bis. La Regione, in applicaz |
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Art. 4 - (Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inserite le lettere b-bis, b |
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Art. 5 - (Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)1. L'articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - (Compiti dei comuni) 1. I comuni: a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 bis; |
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Art. 6 - (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)1. L'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: "Art. 5 - (Disposizioni in materia di osservatori astronomici) 1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scie |
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Art. 7 - (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: "Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.". 2. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è aggiunto il seguente periodo: "È concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l'alto ed all'esterno degli impianti medesimi.". 3. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: |
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Art. 8 - (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)1. L'art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: "Art. 8 - (Sanzioni) 1. Chiunque non ottemperi all'ordinanza sindacale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da euro 100 a euro 300 per punto luce; l'ammontare passa da euro 200 a euro 600 per punto |
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Art. 9 - (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 10 - (Piano dell'illuminazione)1. Il piano dell'illuminazione definito dalla lettera c) dell'articolo 1bis della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, introdotto dalla presente legge, è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale. |
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Art. 11 - (Concessione di contributi)1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con riferimento ai compiti assegnati alle province e ai comuni dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 marzo |
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Art. 12 - (Abrogazione del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Modifica della dgr VII/6162)1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è abrogato. |
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Art. 13 - (Norma finanziaria)1. All'autorizzazione delle spese previste ai precedenti articoli si provvede con successiva legge re |
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