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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 11/05/2001, n. 11
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- L.R. 16/07/2012, n. 12
- L.R. 08/07/2014, n. 19
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, "disciplina |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. |
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Art. 3 - (Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione)1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettrom |
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Art. 4 - (Livelli di pianificazione)1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2. 2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi. 3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive. |
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Art. 5 - (Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)1. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, qui di seguito denominato "catasto"; il catasto è gestito dall'ARPA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. |
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Art. 6 - (Obblighi di comunicazione) |
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Art. 7 - (Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)N181. Le istanze, segnalazioni e comunicaz |
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Art. 8 - (Impianti temporanei di telefonia mobile) |
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Art. 9 - (Risanamenti)1. N20I titolari presentano al Comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale. 2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui al comma 1 dell'articolo 4, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta re |
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Art. 10 - (Regime transitorio per gli impianti ed apparecchiature esistenti) |
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Art. 11 - (Vigilanza e controllo)1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente, nell'ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell'ARPA. 2. L'ARPA, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un programma |
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Art. 12 - (Sanzioni)1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa "da euro 2.000,00 a euro 5.000,00"N10. 2. Nel caso nel quale le valutazione di ordine tecnico poste in capo al titolar |
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Art. 13 - (Norma finanziaria)1. Per le spese sostenute dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per l'attività di cui al comma 9 dell'articolo 4 e comma 1 dell'articolo 5, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di L. 400.000.000 (206.582,76 euro). 2. Per la concessione ai comuni di contributi per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telec |
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ALLEGATO A - Contrassegno da impiegare per la segnalazione delle aree delimitate (comma 3 dell'articolo 3) |
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ALLEGATO B - Informazioni e documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione comunale all'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione (lettera b) comma 2 dell'art. 7) |
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