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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Sardegna 20/06/1986, n. 34
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[Premessa] |
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TITOLO I - IGIENE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO |
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Articolo 1 - Attribuzioni della RegioneLa Regione, in armonia con i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, R e nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge, in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, attività di programmazione tramite il piano sanitario regionale ed appositi progetti obiettivo nonché funzioni di coordiname |
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Articolo 2 - Attribuzioni delle Unità Sanitarie LocaliLe Unità sanitarie locali, fatte salve le competenze espressamente riservate allo Stato, alla Regione ed al sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale, esercitano le funzioni ad esse attribuite dagli articoli 14, lettera f), 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Dette funzioni di prevenzione comprendono particolarmente: a) l'individuazione, l'accertamento ed il controllo dei fattori di rischio, nocività e pericolosità negli ambienti di lavoro anche mediante coll |
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Articolo 3 - Modalità di effettuazione degli interventiGli interventi di cui al precedente articolo 2 sono effettuati secondo criteri di priorità ind |
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Articolo 4 - Criteri organizzativiLe unità sanitarie locali esercitano le funzioni di propria competenza tramite il servizio previsto dall'articolo 25, quarto comma, lettera a), della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, attraverso unità operative dotate di attrezzature tecniche di base idonee a svolgere indagini e accertamenti negli ambienti di lavoro. Nelle Unità sanitarie locali potrà essere istituito |
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Articolo 5 - Attività di vigilanzaL'Unità sanitaria locale, tramite il servizio di cui al precedente articolo 4, deve individuare i dipendenti addetti ai servizi e presidi che, ai sensi e con le procedure dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con l'eserciz |
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Articolo 6 - Rapporti con i servizi sanitari aziendaliLe Unità sanitarie locali stabiliscono, anche per i servizi sanitari aziendali, la metodologia |
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Articolo 7 - Partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioniNell'ambito delle competenze del Servizio sanitario nazionale per il perseguimento della prevenzione, |
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TITOLO II - PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE |
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Articolo 8 - Definizione compiti e gestioneI presidi multizonali di prevenzione previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono strutture delle Unità sanitarie locali, per l'esercizio di attività strumentali richiedenti l'uso di particolari caratteristiche tecniche e specialistiche, destinate a grandi aree di erogazione la cui estensione includa più di una Unità sanitaria locale. I presidi di cui al precedente comma esplicano attività di controllo e di tutela dell'igiene ambientale, di verifica delle condizioni igi |
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Articolo 9 - Individuazione e istituzioneI presidi multizonali di prevenzione sono ubicati nelle Unità sanitarie locali n. 1 di Sassari, n. 7 di Nuoro, n. 13 di Oristano, n. 17 di Carbonia (Portoscuso) e n. 20 di C |
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Articolo 10 - StrutturazioneI presidi multizonali di prevenzione si articolano nelle seguenti aree di attività: 1) area chimico - farmacologica ambientale; 2) area fisica geologica ambientale; 3) area per la sicurezza del lavoro, impiantistica ed antinfortunistica; 4) area medico - biotossicologica |
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Articolo 11 - Personale addetto ai presidi multizonali di prevenzioneLa dotazione organica del personale dei presidi multizonali di prevenzione è determinata dalla Unità sanitaria locale ove i medesimi sono ubicati, sentite le Unità sanitarie locali che fanno parte dell'ambito territoriale, secondo le previsioni del Piano sanitario regionale. Comunque nei presidi multizonali deve essere prevista almeno la presenza dei seguenti profili professionali: |
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Articolo 12 - Responsabili delle aree e dei presidi multizonali di prevenzioneI responsabili preposti alle aree di attività di cui sono articolati i presidi multizonali di prevenzione possono essere, medici, biologi, fisici chimici e farmacisti almeno della posizione funzionale di coadiutore, nonché personale del ruolo professionale appart |
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Articolo 13 - Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzionePresso ciascun presidio multizonale di prevenzione è istituito un comitato tecnico con funzioni consultive e prospettive. Il comitato è presi |
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Articolo 14 - Programmazione degli interventiL'attività dei presidi multizonali di prevenzione è svolta sulla base di un piano di lavoro predisposto annualmente dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui il presidio stesso è collocato, con il concorso |
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Articolo 15 - Funzione, personale e beni dell'ENPI, ANCC, Ispettorato del lavoro e Laboratori provinciali di igiene e profilassiI beni e le attrezzature, già appartenenti ai Laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'Ente nazionale per la prev |
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Articolo 16 - Pronta reperibilitàPresso ciascun presidio è costituito un sistema di pronta reperibilità di gruppi di ope |
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Articolo 17 - Utilizzazione di aree di altri presidi multizonali di prevenzioneOve non siano attivate tutte le aree di attività di un presidio multizonale di prevenzione, le |
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Articolo 18 - Attività nell'interesse di privati ed enti pubbliciLe Unità sanitarie locali possono svolgere mediante i propri servizi o tramite i presidi multizonali di prevenzione, attività per enti pubblici ed aziende che i |
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Articolo 19 - Verifica di funzionalitàL'Assessore regionale all'igiene e sanità indice almeno una riunione annuale allo scopo di ver |
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Articolo 20 - Norma finanziariaIl finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è a carico del Fondo sanitario re |
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Articolo 21 - Norma transitoria e finaleFino all'attivazione dei presidi multizonali di prevenzione come previsti nella presente legge, l'Unità Sanitaria Locale n. 20 di Cagliari continuer&a |
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