Vista l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 R «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» e successive modifiche e integrazioni e in particolare:
- l’art. 81 «Finalità e competenze della Regione» che prevede la necessità di garantire lo sviluppo dell’offerta di prodotti a limitato impatto ambientale;
- l’art. 83 «Provvedimenti di attuazione», che stabilisce che il programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti contenga, tra l’altro, l’individuazione degli obiettivi di bacino e i conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
- l’art. 89 «Misure per il completamento della rete distributiva di metano e di GPL» in cui si dispone, tra l’altro, che la Regione stabilisce il numero minimo di impianti di carburante a metano e GPL per la rete autostradale e, per ciascun bacino di utenza, per la rete ordinaria;
- la d.c.r. 12 maggio 2009, n. VIII/834 R «Programmazione di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell’art. 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) con cui il Consiglio regionale, su proposta del