Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
Il presente provvedimento - di recepimento della direttiva di applicazione 2014/97/UE, che pone un complesso di misure ai fini dell’applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, da parte del proprio datore, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente (normativa contenuta nella Direttiva 96/71/CE, che a sua volta stabilisce una serie fondamentale di condizioni di lavoro e di impiego che il datore di lavoro deve rispettare, con riferimento al periodo di distacco) - detta nuove norme in materia di condizioni di lavoro e di impiego che il datore di lavoro deve rispettare, con riferimento al periodo di distacco, abrogando il precedente D. Leg.vo 72/2000. Il provvedimento è in vigore dal 22/07/2016.
GENERALITÀ - La Direttiva recepita è una cosiddetta “direttiva di applicazione”, e pone un complesso di misure ai fini dell’applicazione della normativa europea sul distacco temporaneo di lavoratori, da parte del proprio datore, in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente, normativa contenuta nella Direttiva 96/71/CE, che a sua volta stabilisce una serie fondamentale di condizioni di lavoro e di impiego che il datore di lavoro deve rispettare, con riferimento al periodo di distacco. Il D. Leg.vo 136/2016 pertanto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori (“lavoratore distaccato” è “il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia”). Il provvedimento - che abroga esplicitamente il precedente D. Leg.vo 25/02/2000, n. 72, il quale aveva recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 96/71 - introduce strumenti nuovi e rafforzati per prevenire e sanzionare elusioni, frode e violazioni in materia. In questa direzione si muovono ad esempio le norme per l’individuazione dell’autenticità del distacco (art. 3) e quelle intese a facilitare l’accesso alle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione (art. 7). In particolare l’art. 7 stabilisce che “tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che provvede ai relativi aggiornamenti”, anche in lingua inglese.
Accertamento autenticità del distacco - I commi 1, 2 e 3 dell’art. 3 individuano gli elementi ai fini dell’accertamento - da parte dell’organo di vigilanza (costituito dall’Ispettorato nazionale del lavoro) - dell’autenticità del distacco, con riferimento sia all’impresa distaccante (che deve esercitare “effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente”) sia alla situazione del lavoratore. Qualora il distacco non risulti autentico, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con previsione di sanzioni amministrative nonché penali in caso di sfruttamento del lavoro minorile.
Comunicazioni da parte dell’impresa distaccante - L'impresa che intenda distaccare lavoratori in Italia deve comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio del distacco medesimo, gli elementi individuati dal comma 1 dell’art. 10, nonché comunicare le successive modificazioni entro 5 giorni. Si demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità delle comunicazioni medesime.
Designazione referenti - I commi 3 e 4 dell’art. 10 pongono, per l'impresa distaccante, alcuni obblighi di documentazione e di designazione di referenti (tra cui un referente con poteri di rappresentanza per i rapporti con le parti sociali, interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello).
Condizioni di lavoro applicabili - Durante il periodo del distacco, si applicano le condizioni di lavoro e di occupazione vigenti nello Stato ospitante (art. 4, comma 1), con riferimento alle materie individuate all’art. 2, comma 1, lettera e), tra le quali ad esempio le norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Esclusione di alcune norme tranne che per il settore edilizio - La disciplina in materia di durata minima delle ferie retribuite e di trattamento retributivo minimo non si applicano solo nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, indispensabili per mettere in funzione il bene nell’ambito di un contratto di fornitura e svolti da personale specializzato dell’impresa fornitrice per un massimo di 8 giorni. Quanto sopra non si applica alle attività del settore edilizio individuate dall’Allegato A del provvedimento, e che comprendono tutte le attività riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l'eliminazione di edifici.
Impresa distaccante stabilita al di fuori dell’UE - La disciplina di tutela in oggetto si applica anche nel caso in cui l’impresa distaccante sia stabilita in uno Stato che non sia membro dell’Unione europea. Tale estensione è circoscritta (in base all’art. 1, comma 5) agli articoli 3, 4, 5, 10 e 11 del decreto, con esclusione pertanto, oltre che delle norme sulla cooperazione tra gli Stati membri e sull’esecuzione transnazionale di alcune sanzioni, delle norme sugli obblighi di informazione.
Vigilanza ed ispezioni - Ai sensi dell’art. 11, l'Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi intesi a verificare l'osservanza delle disposizioni del decreto, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione e secondo le disposizioni vigenti in materia di cooperazione amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea.
Visto l’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in particolare, l’allegato B;
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 1. - Campo d’applicazione
1. Il presente decreto si applica alle imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori, in favore di un’altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, o di un’altra unità produttiva o di un altro destinatario, a condizione che durante il periodo del distacco, continui a esistere un rapporto di lavoro con il lavoratore distaccato. N3
2. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che
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Art. 2. - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «autorità richiedente» l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza, informazione, notifica o recupero di una sanzione secondo quanto previsto dal presente decreto;
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Art. 3. - Autenticità del distacco
1. Ai fini dell’accertamento dell’autenticità del distacco gli organi di vigilanza effettuano una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie.
2. Al fine di accertare se l’impresa distaccante eserciti effettivamente attività diverse rispetto a quelle di mera gestione o amministrazione del personale dipendente sono valutati i seguenti elementi:
a) il luogo in cui l’impresa ha la propria sede legale e amministrativa, i propri uffici, reparti o unità produttive;
b) il luogo in cui l’impresa è registrata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, ove sia richiesto in ragione dell’attività svolta, ad un albo professionale;
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Art. 4. - Condizioni di lavoro e di occupazione
1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all’articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:
a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimen
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1. Se la durata effettiva di un distacco supera dodici mesi ai lavoratori distaccati si applicano, se più favorevoli, oltre alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all’articolo 4, comma 1, tutte le condizioni di
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Art. 5. - Difesa dei diritti
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 4, i lavoratori distaccati che
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Art. 6. - Osservatorio
1. È costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio con compiti di monitoraggio sul distacco dei lavoratori finalizzato a garantire una migliore diffusione tra imprese e lavoratori delle informazioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Agenzia nazionale delle po
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Capo II - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
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Art. 7. - Accesso alle informazioni
1. Tutte le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione che devono essere rispettate nelle ipotesi di distacco sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ai relativi aggiornamenti. Esse in particolare sono relative a:
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Art. 8. - Cooperazione amministrativa
1. Al fine di realizzare un’efficace cooperazione amministrativa, l’Ispettorato nazionale del lavoro risponde tempestivamente alle motivate richieste di informazione delle autorità richiedenti ed esegue i controlli e le ispezioni ivi comprese le indagini sui casi di inadempienza o violazione della normativa applicabile al distacco dei lavoratori.
2. Le richieste comprendono anche le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa, o alla notifica di un provvedimento amministrativo o giudiziario che la irroga e possono includere l’invio di documenti e informazioni circa la legalità dello stabilimento e la buona condotta del prestatore di servizi.
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Art. 9. - Misure di accompagnamento
1. Nell’ambito delle iniziative adottate dalla Commissione europea, lo Stato italiano ad
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Capo III - OBBLIGHI E SANZIONI
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Art. 10. - Obblighi amministrativi
1. L’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al più tardi all’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro cinque giorni. La comunicazione preventiva di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell’impresa distaccante;
b) numero e generalità dei lavoratori distaccati;
c) data di inizio, di fine e durata del distacco;
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1. L’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, è
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Art. 11. - Ispezioni
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro pianifica ed effettua accertamenti ispettivi volti
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Art. 12. - Sanzioni
1. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 180 N2 a 600 N2 euro, per ogni lavoratore interessato.
1-bis.
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Capo III-bis. - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI TRANSNAZIONALI DI SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA
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1. Il conducente non si considera distaccato quando effettua operazioni di transito, di trasporto bilaterale di merci o di passeggeri di cui all’articolo 12-ter, comma 1, lettere e) ed f), anche laddove
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Art. 12-quinquies - Disposizioni di rinvio e di coordinamento normativo
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Art. 12-sexies - Obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente
1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi di cui all’articolo 12-bis, comma 1, ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco al più tardi all’inizio del distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012.
2. La dichiarazione di distacco deve contenere le seguenti informazioni:
a) l’identità del trasportatore ovvero il numero della licenza comunitaria, ove disponibili;
b) i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni;
c) l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente;
d) la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile;
e) la data di inizio e di fine del distacco;
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1. Il trasportatore che commette la violazione dell’obbligo di cui all’articolo 12-sexies, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 10.000.
2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 12-sexies, comma 2, nonché all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni ai sensi dell’articolo 12-se
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Art. 12-octies - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie
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Capo IV - ESECUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
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Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI
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Art. 13. - Ambito di applicazione
1. I principi dell’assistenza e del riconoscimento reciproci, nonché le misure e le procedure di cui al presente capo si applicano all’esecuzione transnaziona
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Sezione II - RICHIESTA DI NOTIFICA E DI RECUPERO AD ALTRI STATI MEMBRI
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Art. 14. - Competenza
1. La competenza a trasmettere la richiesta di notifica di provvedimenti amministrativi o giudi
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Art. 15. - Condizioni per la trasmissione
1. La richiesta di notifica di un provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria e di ogni altro documento pertinente e la richiesta di recupero sono effettuate in presenza dei seguenti presupposti:
a) quando non sia possibile procedere alla notifica o al recupero applicando le disposizioni e le procedure previste dall’ordinamento interno;
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Art. 16. - Trasmissione ad altri Stati
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla trasmissione del provvedimento amministrativo o giudiziario, unitamente alla documentaz
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Art. 17. - Effetti del riconoscimento
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro non è tenuto all’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione quando l’autorità adita comunica di avere dato seguito alla richiesta di r
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Sezione III - RICHIESTA DI NOTIFICA E DI RECUPERO DA ALTRI STATI MEMBRI
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Art. 18. - Richiesta di notifica di un provvedimento o di una decisione
1. L’Ispettorato nazionale del lavoro che riceve tramite IMI da un altro Stato membro una richiesta di notifica di un provvedimento amm
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Art. 19. - Richiesta di recupero della sanzione
1. La competenza a decidere sulla richiesta di recupero di una sanzione amministrativa pecuniaria spetta alla Corte di appello nel cui distretto risiede la persona nei conf
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Art. 20. - Motivi di rigetto
1. La Corte d’appello non è tenuta a dare esecuzione a una richiesta di notifica o di recupero se la richiesta non contiene le informazioni di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, è incompleta o non corrisponde manifesta
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Art. 21. - Procedimento e decisione di riconoscimento
1. Quando ai fini dell’esecuzione in Italia, la procura generale presso la Corte di appello riceve da un altro Stato membro, tramite l’Ispettorato nazionale del lavoro, la richiesta di recupero corredata dal provvedimento che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, contenente le informazioni di cui all’articolo 15 il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell’articolo 19, fa richiesta di riconoscimento alla Corte di appello che provvede alla notifica della richiesta al datore di lavoro entro il termine di trenta giorni.
2. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme p
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Art. 22. - Sospensione del procedimento
1. Se il provvedimento da eseguire è impugnato, la procedura di esecuzione transnazionale
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Art. 23. - Effetti del riconoscimento
1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento del provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria, l’esecuzione è disciplinata secondo la legge italiana.
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Art. 24. - Somme recuperate
1. Le somme recuperate in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al pres
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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 25. - Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car
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Art. 26. - Abrogazioni
1. È abrogato il
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Art. 27. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazio
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Allegato A (di cui all’articolo 4, comma 2)
Le attività di cui all’articolo 4, comma 2, comprendono tutte quelle del settore edilizio riguardanti la realizzazione, il riattamento, la manutenzione, la modifica o l’eliminazione di edifici e in particolare i lavori seguenti:
1) scavo;
2) sistemazione;
3) costruzione;
4) montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati;
5) assetto o attrezzatura;
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DISCIPLINA DELLA SOLIDARIETÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA (Normativa di riferimento per appalti pubblici e privati; Ambito applicativo; Durata del vincolo di obbligazione in solido; Modifiche introdotte dal D.L. 25/2017) - ULTERIORI NORME SPECIFICHE PER GLI APPALTI PUBBLICI - TUTELA GENERALE IN VIA RESIDUALE DISPOSTA DAL CODICE CIVILE - SICUREZZA SUL LAVORO - SOLIDARIETÀ FISCALE, LE NORME ORA SOPPRESSE.
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
Taglio operativo e ampia sessione di question time. Programma aggiornato al DL Semplificazioni 2021
Criteri e modalità di richiesta e ottenimento dei provvedimenti di VIA, VAS, VINCA, AIA e AUA in conformità alla normativa e alla giurisprudenza amministrativa.
L’evento costituisce un prontuario a supporto del professionista e si caratterizza per il format interattivo e per il taglio esclusivamente pratico.
Funzioni, compiti e responsabilità del DEC nella fase di esecuzione degli appalti di servizi e di forniture. Efficace guida operativa per addetti ai lavori, corredata di casistica e recenti pronunce giurisprudenziali
Formazione specialistica per addetti ai lavori a valle del DPR 31/2017.
Analisi del procedimento autorizzatorio ordinario e semplificato, casistiche non soggette ad autorizzazione, prassi in via di formazione e consolidamento.
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Atti impositivi - Atti cautelari - Atti espropriativi - Formulario con motivi di ricorso
Con FORMULARIO completo di motivi di ricorso argomentati con DOTTRINA e GIURISPRUDENZA
Guida pratica dal computo all’asseverazione
Quali asseverazioni per quali bonus fiscali - Criteri e procedure per la verifica di congruità - Esame della modulistica e guida alla compilazione - Incarico di asseveratore, compensi e coperture assicurative - Visto di conformità, verifiche e compensi - Raccolta normativa e prassi ragionata essenziale - 5 esempi dal computo al quadro economico all’asseverazione
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Modello editabile per i bonus diversi dal Superbonus - Modello incarico professionale - 5 Computi metrici completi con tavole di progetto
Rischio criminalità nel sistema finanziario, fiscale e dei cryptoasset
Disciplina antiriciclaggio italiana ed europea - Il registro dei titolari effettivi - Strumenti di prevenzione nel mercato europeo - Casistica reati di riciclaggio e antiriciclaggio - Antiriciclaggio nel sistema bancario e creditizio - Strumenti di pagamento alternativi e criptovalute - Antiriciclaggio nelle aste giudiziarie immobiliari
Prefazione a cura dell’Ufficio Compliance e Antiriciclaggio di SACE
Aggiornato al D.M. Economia e Finanze 11/03/2022, n. 55 sul registro dei titolari effettivi
Tutti i bonus vigenti per gli interventi edilizi - La disciplina del Superbonus nel dettaglio - Applicazione pratica dalla pianificazione alla fruizione - Procedimento edilizio e CILA Superbonus - Incarico del tecnico con esempi di parcelle - Computi metrici, SAL e asseverazioni - Risoluzione pratica di casi e questioni -Massimario interpelli Agenzia delle entrate
2° Edizione completamente riveduta e aggiornata con la L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022)
INCLUDE:
Centinaia di soluzioni di casi pratici - Esempi di parcella del professionista - Guida passo per passo alle asseverazioni - Decine di tabelle e schemi riepilogativi
Manuale tecnico per l'Operatore DOCFA + Il Catasto dei Fabbricati a destinazione speciale e particolare + La tassazione delle plusvalenze immobiliari.
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