a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada e di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009 e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, si applicano le disposizioni di cui al Capo III-bis.»;
b) all’articolo 4, il comma 5 è abrogato;
1) al comma 1, le parole: «entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l’inizio» sono sostituite dalle seguenti: «al più tardi all’inizio»;
2) i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono abrogati;
d) all’articolo 12, il comma 1-bis è abrogato;
e) dopo il Capo III, è inserito il seguente:
«Capo III-bis. - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PRESTAZIONI TRANSNAZIONALI DI SERVIZI DI TRASPORTO SU STRADA
Art. 12-bis - Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada o di cabotaggio di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, e al Capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 del 21 ottobre 2009, nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato.
2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche alle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in un Paese terzo, per quanto compatibili. Le imprese di trasporto stabilite in Stati che non sono Stati membri non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese stabilite in uno Stato membro, anche quando effettuano operazioni di trasporto in virtù di accordi bilaterali o multilaterali che consentono l’accesso al mercato dell’Unione o a parti di esso.
3. Alle prestazioni transnazionali di servizi di somministrazione di conducenti non si applicano le disposizioni del presente Capo, salvo quanto previsto dall’articolo 12-sexies, comma 12, nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis, primo periodo.
Art. 12-ter - Definizioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, ai fini del presente Capo si intende per:
a) «conducente»: il lavoratore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 561/2006;
b) «trasportatore»: l’impresa di cui all’articolo 2, punto 4), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
c) «gestore dei trasporti»: la persona fisica di cui all’articolo 2, punto 5), del regolamento (CE) n. 1071/2009;
d) «servizio di trasporto in transito»: servizio di trasporto svolto attraversando il territorio di uno Stato membro senza effettuare operazioni di carico o scarico merci e senza far salire o scendere passeggeri;
e) «operazione di trasporto bilaterale merci»: movimento di merci effettuato in base a un contratto di trasporto, dallo Stato membro di stabilimento di cui all