1) al comma 1, dopo le parole “più lavoratori” sono soppresse le seguenti: “di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d)”;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Il presente decreto si applica altresì alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unità produttiva in Italia, uno o più lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.”;
3) al comma 3, le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2-bis”;
4) al comma 5, le parole: “articoli 3, 4, 5”, sono sostituite dalle seguenti: “articoli 3, 4, 4-bis, 5”;
b) all’articolo 2, comma 1:
1) alla lettera d), dopo le parole “in Italia” è aggiunto il seguente periodo: “. Il lavoratore è altresì considerato distaccato nelle ipotesi di cui all’articolo 1, comma 2-bis e anche quando dipende da un’agenzia di somministrazione con sede in Italia”;