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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Economia e Fin. 29/04/2016
D. Min. Economia e Fin. 29/04/2016
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[Premessa]IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) per «decreto» si intende il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 R; 2) i soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblic |
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Art. 2. - Tipologia e criteri di quantificazione dell’investimento1. L’investimento di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), può coinvolgere: a) la realizzazione di nuove attività economiche o l’ampliamento di attività economiche |
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Art. 3. - Modalità di presentazione e contenuto dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti1. Le imprese indirizzano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, individuato con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, apposita istanza in carta libera da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero da consegnare direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione. Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti su supporto elettronico. L’istanza può altresì essere presentata per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o secondo le altre modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016. Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società o raggruppamenti d’imprese, i soggetti partecipanti all’investimento conferiscono un mandato speciale per la presentazione dell’istanza ad una delle imprese del gruppo o del raggruppamento. |
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Art. 4. - Inammissibilità dell’istanza1. L’istanza di cui all’art. 3 è inammissibile: a) se è totalmente priva dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 3, se non regolarizzati, ai sensi dell’art. 5, comma 2, entro t |
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Art. 5. - Adempimenti dell’Agenzia delle entrate1. La risposta scritta e motivata dell’Agenzia delle entrate è notificata o comunicata con le medesime modalità consentite per la presentazione dell’interpello entro centoventi giorni dal ricevimento dell’istanza, prorogabili, nel caso in cui non sia possibile formulare la risposta sulla base dei documenti allegati o comunque forniti dall’istante, ovvero degli elementi informativi appresi nel corso delle interlocuzioni o dell’accesso di cui ai commi 3 e 4, di ulteriori novanta giorni, decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni necessarie, nonché della documentazione integrativa. La documentazione deve essere trasmessa con le modalità di presentazione dell’istanza, preferibilmente su supporto informatico. In alternativa, il contribuente è tenuto ad es |
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Art. 6. - Efficacia della risposta all’istanza di interpello1. La risposta vincola l’Agenzia delle entrate in relazione al piano di investimento come descritto nell’istanza di interpello ed è valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali essa è stata resa. 2. Avvalendosi degli ordinari poteri istruttori di cui all’art. 32 del decreto |
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Art. 7. - Coordinamento con l’attività di accertamento e contenzioso1. Resta fermo l’esercizio degli ordinari poteri di controllo di cui all’ |
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Art. 8. - Coordinamento con l’istituto dell’adempimento collaborativo1. Il contribuente che si conforma al contenuto della risposta resa dall’Agenzia delle entrate può, a prescindere dall’ammontare del suo volume d’affa |
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Art. 9. - Norme di rinvio1. Fermo quanto disposto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, l |
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