La commissione per gli Interpelli del Min. del lavoro e delle politiche sociali - in merito ad un quesito posto dalla Federcoordinatori - chiarisce che la possibilità prevista dall'art. 28, comma 3-bis del D. Leg.vo 81/2008 di posticipare la redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) per le imprese di nuova costituzione non è applicabile al Piano operativo di sicurezza (POS) perché non previsto dalla legge e soprattutto perché il POS deve sempre essere redatto prima dell'inizio dei lavori, in quanto - ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera b), del D. Leg.vo 81/2008 - la sua mancata redazione impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare "l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo".