In via preliminare viene disposta la riunione al ricorso principale del ricorso incidentale proposto avverso la medesima sentenza.
Muovendo dall'esame del ricorso principale è a dirsi come lo stesso si articoli su tre motivi, con i quali il ricorrente, rispettivamente, denunciando, nel primo, il vizio di motivazione, imputa alla Corte territoriale l'omesso esame di un documento, qualificato essenziale ai fini del decidere e dato dall'attestazione della spedizione alla Cassa della prevista dichiarazione reddituale, viceversa tempestivamente allegato agli atti; prospettando, nel secondo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, art. 31 nonché del vizio di motivazione, lamenta l'erroneità del convincimento espresso dalla Corte territoriale circa la riconducibilità alla professione di geometra del reddito derivante dall'attività di perito assicurativo, anche in considerazione dell'omesso esame della prodotta documentazione attestante la diversità del codice identificativo delle due professioni ai fini dell'IVA; deducendo, nel terzo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 773 del 1982, art. 22, comma 2, nonché il difetto di motivazione, censura l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale dell'ulteriore motivo di gravame proposto dall'odierno ricorrente inteso a sostenere la ricorrenza di una causa di esclusione dell'obbligo di contribuzione alla