L. R. Lombardia 05/10/2015, n. 30 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lombardia 05/10/2015, n. 30

Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/01/2018, n. 5
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Art. 1 - (Innovazione nel sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

'6 bis. La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica, all'occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.

6 ter. La Regione promuove l'integrazione scuola lavoro e l'apprendistato come modalità formative prioritarie per l'apprendimento permanente.';

b) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'7. La Regione promuove il raccordo del sistema d'istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere settoriali per l'occupabilità e l'occupazione.';

c) dopo il comma 1 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

'1 bis. Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 sono correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.

1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la programmazione dell'offerta formativa valorizza le ricerche e le elaborazioni delle associazioni territoriali di rappresentanza e dei loro osservatori o di altre istituzioni di monitoraggio e ricerca.';

d) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie.';

e) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'2. La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale. La dote è, altresì, lo strumento di riferimento per il corso annuale ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'accesso all'università.';

f) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

'2 bis. La Giunta regionale determina le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi di cui all'articolo 11, favorendo l'adesione all'offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.';

g) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

'Art. 8 bis (Riconoscimento del merito e mobilità internazionale) — 1. La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l'acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l'iscrizione a percorsi di studio in Italia e all'estero.

2. La Giunta regionale stabilisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione.

3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzi

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Art. 2 - (Innovazione nel mercato del lavoro)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 dell'articolo 1 è inserito il seguente:

'4 bis. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione quali tratti identitari e leve strategiche delle politiche dell'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per innalzare i livelli di occupazione qualificata, produttività e coesione sociale nel mercato del lavoro.';

b) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

'2 bis. La Regione adotta come primaria modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, secondo quanto stabilito al capo VI bis.';

c) il comma 5 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

'5. La Commissione è così composta:

a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative su base regionale;

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Art. 3 - (Abrogazioni)

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Art. 4 - (Norma finanziaria)

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte con le risorse regionali pari a euro 90.902.000,00 per il 2015 ed euro 90.602.000,00 per il 2016 e il 2017 allocate alla missione 4, programma 2 dello sta

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