a) dopo il comma 6 dell'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
'6 bis. La Regione orienta la programmazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione alla lotta alla dispersione scolastica, all'occupabilità delle persone e alla competitività del sistema economico regionale.
6 ter. La Regione promuove l'integrazione scuola lavoro e l'apprendistato come modalità formative prioritarie per l'apprendimento permanente.';
b) il comma 7 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'7. La Regione promuove il raccordo del sistema d'istruzione e formazione professionale con l'istruzione, l'università e l'ambito territoriale e produttivo di riferimento, riconosce il valore del partenariato territoriale e sostiene la costituzione di reti fra sistema educativo e sistema economico, finalizzate a realizzare filiere settoriali per l'occupabilità e l'occupazione.';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Gli indirizzi pluriennali e i criteri di cui al comma 1 sono correlati ai fabbisogni di competenze professionali, anche innovative, per lo sviluppo del sistema economico lombardo.
1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, la programmazione dell'offerta formativa valorizza le ricerche e le elaborazioni delle associazioni territoriali di rappresentanza e dei loro osservatori o di altre istituzioni di monitoraggio e ricerca.';
d) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'1. La Regione, anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi e di facilitare la permanenza nel sistema educativo, può attribuire buoni e contributi anche per servizi agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, a seguito di domanda delle famiglie.';
e) il comma 2 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
'2. La Regione adotta, come modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1, il sistema dote, quale strumento di destinazione delle risorse finanziarie alla persona, il cui valore per i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e di quarto anno è definito sulla base di costi unitari, differenziati per qualifica e diploma professionale. La dote è, altresì, lo strumento di riferimento per il corso annuale ai fini dell'ammissione all'esame di stato per l'accesso all'università.';
f) dopo il comma 2 dell'articolo 8 è inserito il seguente:
'2 bis. La Giunta regionale determina le risorse finanziarie da destinare alla fruizione dei percorsi di cui all'articolo 11, favorendo l'adesione all'offerta dei percorsi formativi rispondenti alle richieste più strategiche e qualitative del sistema produttivo nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2.';
g) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
'Art. 8 bis (Riconoscimento del merito e mobilità internazionale) — 1. La Regione riconosce il merito degli studenti che hanno conseguito risultati eccellenti negli ultimi anni del secondo ciclo di istruzione e formazione, sostenendo l'acquisto di materiale didattico e tecnologico e la realizzazione di esperienze di apprendimento o l'iscrizione a percorsi di studio in Italia e all'estero.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente le risorse e i criteri di assegnazione.
3. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, definisce annualmente le risorse e i criteri per promuovere e sostenere progetti di mobilità internazionale destinati agli studenti del secondo ciclo di istruzi