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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 17/10/2014, n. 176
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- D. Min. Economia e Fin. 20/11/2023, n. 211
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Premessa
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: |
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Titolo I - Microcredito per l’avvio o l’esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa |
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Art. 1 - Beneficiari e caratteristiche dell'attività1. Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o l’esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a |
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Art. 2 - Finalità dei finanziamenti1. La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente: a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o |
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Art. 3 - Servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolg |
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Art. 4 - Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 75.000 per ciascun beneficiario. In deroga a quanto previsto dal primo periodo, gli operatori di microcredito possono concedere finanziamenti in favore delle società a responsabilità limitata, anche assistiti da garanzie reali, per un importo non superiore ad euro 100.000. |
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Titolo II - Requisiti dei finanziamenti destinati a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria |
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Art. 5 - Beneficiari e finalità dei finanziamenti1. Rientra nell'attività disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale: a) stato di disoccupazione; b) sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà; c) sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare; |
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Titolo III - Attuazione dell'articolo 111, comma 2 |
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Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsto all'articolo 111, comma 1, t.u.b.1. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., svolgono esclusivamente l'attività di concessione di finanziamenti disciplinati dal presente regolamento e i servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati. 2. L'iscrizione nell'elenco indic |
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Art. 7 - Requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore di microcredito in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli eff |
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Art. 8 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile. |
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Art. 9 - Sospensione dalle cariche1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: |
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Art. 10 - Situazioni impeditive1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo: a) in imprese sottoposte a liquidazione giudiziale; N11 b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, di sospensione degli organi di amminis |
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Titolo IV - Attuazione dell'articolo 111, comma 4 |
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Art. 11 - Caratteristiche dei soggetti e finanziamenti1. L'attività disciplinata dal titolo II può essere esercitata senza iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., dai seguenti soggetti: a) associazioni e fondazioni aventi personalità giuridica; b) società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818; c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza; |
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Titolo V - Disposizioni finali |
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Art. 12 - Obblighi informativi1. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 111, comma 1, t.u.b., e i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, forniscono al cliente, prima che egli |
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Art. 13 - Altre disposizioni relative al microcredito1. Non rientrano nell'attività di microcredito: a) la concessione di crediti di firma anche nella forma di garanzie personali; |
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Art. 14 - Limiti all'indebitamento1. Gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., possono acquisire risorse a titolo di finanziamento |
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Art. 15 - Gestione dell'elenco e organismo per la gestione dell'elenco1. La Banca d'Italia disciplina modalità, termini e procedure con riferimento a: |
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Art. 16 - Operatori di finanza mutualistica e solidale1. Sono operatori di finanza mutualistica e solidale i soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, t.u.b., e costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente, il cui statuto preveda che: a) partecipanti al capitale, dipe |
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Elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252
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