FAST FIND : GP12246

Sent. C. Cass. pen. 07/11/2008, n. 41815

1533944 1533944
RESPONSABILE CIVILE - IN GENERE - Responsabilità dell'appaltante per fatto dell'impresa subappaltatrice - Obbligo del primo di verificare l'idoneità tecnico - Professionale della seconda - Violazione - Conseguenze - Responsabilità per fatto proprio.

In tema di risarcimento del danno da reato, l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici o a lavoratori a

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
Scarica il pdf completo
1533944 1533947
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 In data 10 gennaio 2008 la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale nella parte in cui, riconosciuta la penale responsabilità di Sbarra Giovanni per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, commesso in danno di Gaspare Confratello il 3 ottobre 2001, aveva condannato, in solido con l'imputato, l'impresa Costruzioni Edili Gaviglio Carlo e Figli s.a.s., quale responsabile civile, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

La doglianza dell'impresa Gaviglio - la quale aveva lamentato di essere stata erroneamente evocata in giudizio quale responsabile civile, non essendovi, nel processo, un imputato del cui operato dovesse per legge rispondere - veniva ritenuta infondata dalla Corte territoriale, sul rilievo che l'art. 83 cod. proc. pen. prevede che l'imputato possa essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati, per il caso di suo proscioglimento o di pronuncia di sentenza di non luogo a procedere, di modo che nessun rilievo, secondo il decidente, poteva avere la circostanza che nei confronti del direttore tecnico del cantiere dell'impresa appaltante fosse stato emesso decreto di archiviazione.

Quanto al merito, osservava la Corte che la pretesa azionata dalla parte offesa era fondata, perché il subappaltante "risponde penalmente degli eventi dannosi comunque determinatisi, qualora si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera", ponendo in essere una condotta che abbia determinato, o concorso a determinare "l'inosservanza delle norme di legge poste a tutela dell'altrui incolumità". Nella fattispecie era fuori discussione che le opere di carpenteria, subappaltate alla ditta dello Sbarra, andavano eseguite all'interno del cantiere allestito e gestito dall'impresa Gaviglio, tenuta altresì, in base all'art. 3 del contratto, a mettere a disposizione le "dotazioni di cantiere". In tale contesto, essendo innegabile che l'infortunio si era verificato proprio per l'insufficienza dei ponteggi (insufficienza che aveva reso impossibile l'allestimento di un impalcato sulla parete del muro da disarmare ove si era verificato il sinistro) e che dunque le norme antinfortunistiche violate non erano riferibili al solo datore di lavoro del dipendente infortunato, doveva essere riconosciuta la responsabilità civile dell'impresa appaltante "per il fatto proprio dell'imputato".

1.2 Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l'Impresa Costruzione Edili Gaviglio Carlo e Figli s.a.s., chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'art. 185 cod. pen. e art. 83 e segg. cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice di merito valutato positivamente la sua legittimazione passiva, benché la responsabilità dell'incidente fosse stata addebitata esclusivamente allo Sbarra, titolare della ditta GIPA, subappaltatrice dei lavori di carpenteria, alle cui dipendenze lavorava l'infortunato Bonfratello Gaspare. Evidenzia segnatamente la ricorrente come nessuna responsabilità penale fosse stata ascritta a suoi dipendenti, considerato che, in data 20 gennaio 2003, su conforme richiesta del P.M., il GIP aveva emesso decreto di archiviazione nei confronti dell'ingegnere Giancarlo Gaviglio, direttore tecnico del cantiere;

- mancanza o manifesta illogi

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1533944 1533948
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo g

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Sicurezza
  • Agenti fisici
  • Uffici e luoghi di lavoro

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - AMBITO DI APPLICAZIONE - MISURE DI PREVENZIONE GENERALI (Dimostrazione del rispetto dei valori limite; Superamento dei valori limite) - VALORI LIMITE (Grandezze; Effetti non termici; Effetti termici; Deroghe ai valori limite; Deroghe ministeriali) - VALUTAZIONE DEI RISCHI E VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE (Precisazione delle misure adottate; Luoghi accessibili al pubblico già oggetto di valutazione; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro privati; Accesso al documento elaborato da datori di lavoro pubblici; Aggiornamento della valutazione dei rischi) - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI - MISURE SPECIFICHE ALLA LUCE DEGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (Superamento dei VA; Superamento dei VLE; Misure specifiche in caso di superamento di VLE relativi agli effetti sanitari; Personalizzazione delle misure di sicurezza; Segnaletica) - SORVEGLIANZA SANITARIA (Lavoratori che segnalano effetti indesiderati; Superamento dei VLE) - SANZIONI (Sanzioni a carico del datore di lavoro; Sanzioni a carico del datore di lavoro e/o del dirigente; Sanzioni a carico del medico competente) - RAPPORTO CON LA DISCIPLINA SUGLI AGENTI FISICI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Studio Groenlandia
  • Sicurezza
  • Uffici e luoghi di lavoro

La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro

CHE COSA È LA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO - REQUISITI E CONDIZIONI DELLA DELEGA DI FUNZIONI (Requisiti di forma; Requisiti di sostanza) - EFFETTI DELLA DELEGA E OBBLIGHI NON DELEGABILI (Esonero di responsabilità; Obbligo di vigilanza che permane; Funzioni non delegabili; Delega parzialmente invalida; Invalidità della delega ed esercizio di fatto) - DIFFERENZE TRA LA DELEGA ED ALTRE FATTISPECIE (Nomina di altre figure; La subdelega).
A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Prevenzione Incendi
  • Locali di pubblico spettacolo
  • Sicurezza

Le norme di sicurezza e antincendio per le attività di spettacolo viaggiante

A cura di:
  • Alfonso Mancini