Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 25/09/2009, n. 37840
Sent. C. Cass. pen. 25/09/2009, n. 37840
1. LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Obblighi del datore di lavoro - Estensione. 2. LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - Appalto - Responsabilità dell'appaltatore e del committente - Rapporti.1. In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza |
Scarica il pdf completo | |
---|---|
SENTENZA(…) Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia confermava in punto di responsabilità quella di primo grado, con la quale VECCHI Amedeo e ZUCCHELLI Colombo erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica e dalla durata della malattia in danno del lavoratore Sebo Peter. Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 9 agosto 2002 contestato a Vecchi Amedeo, nella qualità di legale rappresentante della s.r.l. OVA, committente-appaltante i lavori di pulitura del capannone ove si era verificato l'infortunio e Zucchelli Colombo, quale appaltatore dei predetti lavori. Le modalità dell'infortunio, come ricostruite dai giudici di merito sotto tuttora oggetto di contestazione da parte dei prevenuti. Dal capo di imputazione e dalla sentenza impugnata emerge, in vero, che: il giorno dell'infortunio, lo Zucchelli accompagnò il Sebo, cittadino slovacco non ancora regolarizzato in Italia ne' assunto ufficialmente, nel capannone del Vecchi, ove il lavoratore era stato adibito alla pulizia dei locali ed alla tinteggiatura; il Sebo per svolgere tale incarico si era avvalso dei materiali posti a disposizione del committente, il quale in alcune occasioni lo aveva assistito, tenendogli la scala; l'infortunio era stato determinato dalla perdita di equilibrio mentre il Sebo si trovava sulla scala priva di tutti i presidi di sicurezza o altre attrezzature adeguate, appoggiata semplicemente ad una trave; il lavoratore era caduto da un'altezza di circa due metri,riportando un trauma cranico encefalico con frattura dal quale derivava una malattia giudicata guaribile in oltre quaranta giorni. A ciascuno dei due imputati era stata attribuita la titolarità della posizione di garanzia, nella qualità, rispettivamente, di committente (il Vecchi) ed appaltatore (lo Zucchelli) in considerazione della palese violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 547 del 1955, art. 19, in materia di sicurezza delle scale, e, più in generale, dal D.P.R. n. 626 del 1994, art. 35, comma 1, con riferimento agli obblighi del datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza sul lavoro. Propongono ricorso per Cassazione, tramite difensore, entrambi i prevenuti. Nell'interesse del Vecchi vengono articolati tre motivi. Con il primo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. sul rilievo della erronea valutazione delle prove acquisite nel processo penale. In particolare si sostiene la tesi difensiva secondo la quale il Sebo aveva ottenuto di eseguire i lavori di pitturazione proprio quel giorno in cui si verificò l'incidente e che la tinteggiatura del soffitto del capannone era stata una iniziativa del tutto estemporanea ed imprevedibile del lavoratore, il quale avrebbe dovuto svolgere opere di manutenzione e tinteggiatura esclusivamente sulle pareti raggiungibili con il pennello e con il rullo e non già il soffitto. Con il secondo motivo, si duole della manifesta illogicità della motivazione laddove l'addebito di responsabilità a carico del Vecchi era stato fondato sulla violazione della normativa in tema di sistemazione ed assicurazione delle scale mentre dagli atti emergeva che la scala, anche dopo la caduta del Sebo, era appoggiata alla parete. Tale dato di fatto, secondo il difensore, avvalorava la tesi che il Sebo non fosse caduto dalla scala (ma eventualmente dagli scaffali ove si era arrampicato con i rulli) o che il lavoratore fosse precipitato dalla scala perché colto da malore. In entrambe le ipotesi er |
|
P.Q.M.dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle |
Dalla redazione
- Sicurezza
- Uffici e luoghi di lavoro
Protezione dei lavoratori da sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e amianto)
- Angela Perazzolo
- Sicurezza
- Agenti fisici
- Uffici e luoghi di lavoro
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
- Sicurezza
- Uffici e luoghi di lavoro
La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro
- Alfonso Mancini
- Sicurezza
Attrezzature di lavoro: requisiti, obblighi, verifiche, abilitazioni all’utilizzo
- Alfonso Mancini
- Prevenzione Incendi
- Locali di pubblico spettacolo
- Sicurezza
Le norme di sicurezza e antincendio per le attività di spettacolo viaggiante
- Alfonso Mancini
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
26/11/2024
- Più barriere sul Superbonus da Italia Oggi
- Alert cambi catastali da Italia Oggi
- Energia, tre vie alle rinnovabili da Italia Oggi
- Il 5%? E' per i nativi forfettari da Italia Oggi
- Pnrr, settima rata al rush finale da Italia Oggi
- Avvalimento di garanzia attivo da Italia Oggi