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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 15/10/2013, n. 42347
Sent. C. Cass. pen. 15/10/2013, n. 42347
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - Contratto di prestazione d'opera per lavori condominiali - Amministratore "committente" - Obblighi di cui all'art.26 del D.Lgs. 81/2008 - Sussistenza - Condizioni.L'amministratore che stipuli un contratto di affidamento in appalto di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio può |
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RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 26.2.2013 ha condannato Paolo GALLISAY alla pena dell'ammenda ritenendolo responsabile: a) del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 1, lett. a) e b), art. 55, comma 4, lett. d), per avere, quale amministratore di un condominio, affidato i lavori di abbattimento di una pianta di rilevanti dimensioni, ubicata all'interno del giardino condominiale, senza verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice ed, in particolare, per non avere verificato detta idoneità, anche mediante l'acquisizione di autocertificazione, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa acquisita ed in relazione alla disponibilità dei dipendenti e di idonee attrezzature da lavoro e per non aver fornito ai soggetti incaricati dell'esecuzione dell'intervento dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui erano chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal condominio; b) del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26, comma 2, lett. a) e b) e art. 55, comma 4, lett. d), per avere, nelle medesime qualità, in collaborazione con i datori di lavoro delle ditte e con i lavoratori autonomi presenti nel giardino condominiale, omesso di provvedere a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e a coordinare, attraverso la reciproca informazione, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera (in Como, 28.1.2009). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rilevando di non aver mai preso parte all'esecuzione delle opere, ne' di essersi in alcun modo ingerito nell'organizzazione, nella direzione e nell'esecuzione delle stesse, agendo dunque quale mero committente, concedendo l'appalto alla società che poi aveva materialmente provveduto, avvalendosi di terzi, all'abbattimento della pianta e senza pertanto assumere la posizione di "datore di lavoro" erroneamente attribuitagli in sentenza. Aggi |
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P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Como. Così deciso in |
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