Sent. C. Cass. civ. 05/02/2015, n. 2109 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 05/02/2015, n. 2109

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Veranda - Alterazione del decoro architettonico - Demolizione - Necessità.

Deve essere demolita, qualora arrechi un danno al decoro architettonico dell'edificio, la veranda, adibita a camera da letto, costruita su una porzione di terrazzo

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[Premessa]



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Sentenza


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Svolgimento del processo ‐Motivi della decisione

E.E. dall'aprile 1999 è proprietaria di una veranda di circa 16 mq adibita a camera da letto, posta su terrazzo di sua proprietà, al piano attico del Condominio (OMISSIS).

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Motivi della decisione

2) Il Condominio ha svolto domanda di rimozione del manufatto realizzato dalla convenuta sulla base di due ragioni di diritto: la violazione delle prescrizioni del Regolamento di condominio e la lesione del decoro architettonico del fabbricato.

La domanda è stata pienamente accolta dal tribunale di SavonaAlbenga, fondando la condanna della convenuta alla "demolizione ed eliminazione" (in coerenza con la formula della domanda) sulla base di entrambe le rationes decidendi.

Il gravame è stato respinto sotto entrambi i profili dalla Corte di appello ligure.

3) Ai fini dell'esame del ricorso per cassazione, conviene muovere dalla valutazione degli ultimi due motivi, che concernono la lesione del decoro dell'edificio.

Il quarto motivo lamenta che vi sia stata "omessa valutazione delle prove" e conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c.".

La censura si riferisce, come inequivocabilmente riassume il quesito conclusivo, alla indagine peritale acquisita in primo grado e in particolare a una frase della relazione, in cui il consulente ha affermato che "il corpo ha modeste dimensioni, tali da non costituire un elemento di grande momento rispetto all'intera massa dell'edificio".

3.1) Il quinto motivo, che per la stretta connessione può essere congiuntamente esaminato, consta di due profili: il primo denuncia l'insufficienza della motivazione perché la sentenza di appello avrebbe esaminato soltanto le fotografie allegate alla consulenza, senza "valutare il contenuto della parte espositiva dell'elaborato peritale" e la possibilità di adottare "accorgimenti idonei ad attutire l'impatto visivo della costruzione".

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P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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