Interp. Comm. Interpelli 11/07/2014, n. 11 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Interp. Comm. Interpelli 11/07/2014, n. 11

Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti sull'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull'obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e, infine, sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni.
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TESTO DEL DOCUMENTO


Il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a tre quesiti:

1. applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008R negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

2. obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover:

a) documentare compiutamente la valutazione dei rischi; in particolare per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nell'ambito di un'attività lavorativa, si debba svolgere una effettiva e concreta attività accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc.), riscontrabili da documentazione, che ne dimostri concretamente l'assenza;

b) effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;

e) provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;

d) individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008R, in particolare se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori.

3. i limiti di applicazione dell'Istituto della delega di funzioni; in particolare se si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all'interno dell'azienda o unità produttiva nei casi in cui, (...) nei loro riguardi non

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