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Sent. C. Stato 17/09/2010, n. 6965

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1. Appalti LSF - Gara - Aggiudicazione provvisoria e definitiva- Nozione - 3. Appalti LSF - Gara - Commissione aggiudicatrice - Valutazione delle offerte - Criteri
1. L’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto LSF è un atto di giudizio della Commissione di gara, di natura endoprocedimentale, con effetti instabili e del tutto interinali, attraverso cui la Commissione di gara individua provvisoriamente il concorrente che ha formulato l’offerta migliore, proponendola all’Amministrazione appaltante; l’aggiudicazione definitiva, lungi dall’essere un atto meramente confermativo di quella provvisoria, oltre a differirne per oggetto, competenza, forma e contenuto, presuppone in realtà da parte dell’Amministrazione appaltante una rinnovata valutazione dei fatti, delle norme e delle circostanze inerenti al procedimento di gara, attraverso una verifica dell’operato della Commissione di gara. 2. Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i componenti di una Commissione di gara d’appalto LSF devono essere «esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto» (comma 2); inoltre, secondo quanto previsto dal successivo comma 8, i componenti diversi dal presidente sono normalmente selezionati tra funzionari della Stazione appaltante e solo in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità (nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate) l’Amministrazione può procedere a scegliere componenti esterni. La giurisprudenza ha precisato che i componenti di una Commissione aggiudicatrice di una gara rappresentano i «periti peritorum» della materia sulla quale devono esprimere il loro giudizio (anche in relazione ai peculiari aspetti di valutazione delle offerte) e che, nella impossibilità di saggiare in anticipo ed in concreto la preparazione specifica dei commissari, può farsi riferimento ad alcuni dati che, in via presuntiva, consentano una prognosi tranquillizzante sul punto, quali sostanzialmente il possesso di un titolo di studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore. 3. Le valutazioni delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara d’appalto LSF, costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa, insindacabili salvo le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. E a tutela della par condicio dei concorrenti, la Commissione di gara non può modificare o specificare i criteri, anche discrezionali, fissati dal bando o ad opera della Commissione stessa per la valutazione delle offerte, conducendo ciò ad una inevitabile lesione della par condicio dei concorrenti.

1. Conf. - secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale - C. Stato VI 6 aprile 2010 n. 1907 R; V 20 luglio 2009 n. 4527 [R=WCS20L094527]; V 7 maggio 2008 n. 2089 [R=WCS7MA082089]; V 21 novembre 2007 n. 5925;[R=WCS21N075925] VI 25 settembre 2007 n. 4937 [R=WCS25S074937]; V 6 febbraio 2007 n. 484 [R=WCS6F07484]; IV 22 giugno 2006 n. 3851 [R=WCS22G063851]; V 2 settembre 2005 n. 4464.[R=WCS2S054464] 2. Conf. C. Stato VI 14 ottobre 2009 n. 6297 R 2a. (GARA-CMS.1) - Ved. C. Stato V 6 luglio 2010 n. 4311 R 3. Conf. C. Stato VI 23 luglio 2009 n. 4628 R; VI 2 marzo 2009 n. 1180 R; VI 25 settembre 2007 n. 4956.[R=WCS25S074956]
(D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 84, c.2 e c.8)R

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