Sent. C. Cass. pen. 05/05/2014, n. 18296 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. pen. 05/05/2014, n. 18296

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Sicurezza - Dispositivi di protezione individuale - Obbligo di fornitura del datore di lavoro - Sussistenza - Presenza di un RSPP (Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione) - Irrilevanza.

La presenza del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) sul luogo di lavoro non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire

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Dalla redazione