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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.G.R. Toscana 18/12/2013, n. 75/R
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- D.P.G.R. 07/06/2022, n. 18/R
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PreamboloVisto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto; Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), e, in particolare, l’articolo 82, comma 15; Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella seduta del 18 luglio 2013; Visti i pareri delle competenti strutture di cui all’articolo 17, comma 4, del rego |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento si applica nella progettazione e realizzazione di qualsiasi intervento edilizio ed impiantistico che interessi coperture di nuove costruzioni o di edifici esistenti ai sensi dell’articolo 1, compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018. N2 2. Il presente regolamento si applica altresì agli interventi di cui al comma 1 rientranti nel campo di applicazione decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), qualora riguardino le coperture di edifici pubbli |
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Art. 3 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per copertura, la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato, provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici, costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica, ovvero in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale; b) per copertura calpestabile, la porzione di copertura, accessibile in caso di manutenzione, calcolata per carichi di esercizio minimi in grado di sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali depositati, conformi a quelli indicati nel decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"); N7 c) per superficie vetrata antisfondamento, quella realizzata in vetro stratificato classificato come vetro anticaduta nel vuoto secondo la UNI EN 12600 rispondente alla classe minima 1 (B)1; |
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Capo II - Istruzioni tecniche |
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Sezione I - Adempimenti ed elaborato tecnico della copertura |
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Art. 4 - Adempimenti1. La conformità dell’elaborato tecnico della copertura alle misure preventive e protettive indicate nella sezione II è attestata dal coordinatore della sicurezza o, in sua assenza, dal progettista all’atto di inoltro della seguente documentazione: a) istanze di permesso di costruire, anche riferite a varianti in corso di opera che comportano la sospensione dei relativi lavori; b) segnalazioni certificate di inizio attività edilizia (SCIA), anche riferite a varianti in corso d’opera che comportano la sospensione dei relativi lavori; |
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Art. 5 - Elaborato tecnico della copertura1. L’elaborato tecnico della copertura è redatto in fase di progettazione. A tale adempimento provvede, nei casi di cui all’articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , il coordinatore per la progettazione avente gli obblighi di cui all’articolo 91 del d.lgs. 81/2008. Nei casi in cui tale figura non sia prevista, provvede il progettista dell’intervento. 2. L’elaborato tecnico della copertura è aggiornato e completato, ai sensi del comma 4, lettere c), d), e), f), g), ed h) entro la fine dei lavori. A tali adempimenti provvede il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avente gli obblighi di cui dell’articolo 92 del d.lgs. 81/2008 oppure, nei casi in cui tale figura non sia prevista, il direttore dei lavori. 3. Per i lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 50/2016 l’elaborato tecnico della copertura fa parte del progetto esecutivo ai sensi dell' |
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Art. 6. - Adempimenti collegati all’elaborato tecnico della copertura1. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 4, i contenuti dell’elaborato tecnico della copertura sono i seguenti: a) per le istanze di permesso di costruire, per le SCIA e per le CILA, anche riferite a varianti in corso d'opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l'elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b); N16 b) per le istanze di sanatoria di cui all'articolo 20 |
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Sezione II - Misure preventive e protettive |
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Art. 7 - Criteri generali di progettazione1. Nei casi di cui all’articolo 2, sono progettate e realizzate, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, misure preventive e protettive al fine di poter eseguire successivi interventi impiantistici o di manutenzione sulla copertura in condizioni di sicurezza. Tali misure preventive e protettive sono finalizzate a mettere in sicurezza: a) il percorso di accesso alla copertura; |
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Art. 8 - Percorsi di accesso alla copertura1. I percorsi di accesso alla copertura possono essere interni o esterni. La loro configurazione deve consentire il passaggio degli operatori, dei loro utensili da lavoro e dei materiali in condizioni di sicurezza. 2. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessaria l’adozione delle seguenti misure: a) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, devono essere chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo; |
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Art. 9. - Accessi alla copertura1. La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. 2. Un accesso interno deve possedere le seguenti caratteristiche: a) ove sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza libera minima di 0,70 metri ed un’altezza libera minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati |
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Art. 10 - Transito ed esecuzione dei lavori sulle coperture1. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza durante il transito e la sosta sulla copertura, a partire dal punto di accesso, devono essere previsti elementi fissi di protezione ed elementi che favoriscono l’utilizzo di dispositivi di sicurezza nonché la posa in opera di eventuali ulteriori dispositivi. 2. Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta in sicurezza per interventi impiantistici o di manutenzione mediante elementi protettivi |
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Art. 11 - Cause ostative e rinvio alla L.R. n. 65/2014 |
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Capo III - Norme finali e transitorie |
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Art. 12 - Abrogazione del d.p.g.r. 23 novembre 2005, n. 62/R1. Il decreto del Presidente della giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62 (Regolamento di |
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Art. 12-bis - Disposizioni transitorieGli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale approvato con |
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