D. Min. Sviluppo Econ. 23/07/2009 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Sviluppo Econ. 23/07/2009

Istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Sviluppo Econ. 28/04/2010
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l'art. 1, comma 845 della legg

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Titolo I - AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI
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Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 845 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 R, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni in favore della realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'articolo 1, comma 842 della predetta legge n. 296/2006 e per interventi ad esse connessi e collegati, finalizzati a:

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Art. 2 - Soggetti beneficiari

1. “I soggetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto sono le imprese che intendono realizzare programmi di investimento nei settori di cui all’art. 3, comma 1.”N1 Ai fini della classificazione delle imprese di piccola, media o grande dimensione si rinvia ai criteri indicati nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

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Art. 3 - Programmi ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento rientranti nelle tipologie indicate nei successivi Titoli II e III del presente decreto e riguardanti le seguenti attività:

a) sezione C della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007;

b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D d

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Art. 4 - Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili debbono riferirsi all'acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del programma oggetto della richiesta di agevolazioni. Dette spese riguardano:

a) suolo aziendale e sue sistemazioni; le spese relative all'acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile del programma;

b) opere murarie e assimilate;

c) infrastrutture speci

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Art. 5 - Forma e intensità delle agevolazioni

1. In relazione alle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, le agevolazioni di cui al presente decreto possono essere concesse, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER, nella forma di contributi in conto impianti e/o contributi in conto interessi e/o finanziamento agevolato e/o garanzia. Relativamente ai programmi d'investimento riguardanti le attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 9 del Regolamento GBER, ove più favorevoli.

2. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura finanziaria del programma, non superiore al 75% per cento delle spese ammissibili, con una durata massima di dieci anni oltr

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Art. 6 - Modalità di attuazione

1. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con propri decreti, in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, i criteri di selezione e valutazione, con riferimento alla procedura prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, nonché l'eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi del procedimento.

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Art. 7 - Monitoraggio, ispezioni e controlli

1. In ogni fase del procedimento il Ministero dello sviluppo economico può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui programmi agevolati, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il manten

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Art. 8 - Revoche

1. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte secondo quanto previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni:

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Titolo II - PROGRAMMI RELATIVI AD INVESTIMENTI NELLE AREE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E C) DEL TRATTATO
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Art. 9 - Aree territoriali e programmi ammissibili

1. I programmi di investimento di cui al comma 2, riguardanti le tipologie di intervento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere realizzati unicamente nelle aree ammesse alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo, 3 lettere a) e c) del Trattato UE e previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale approvat

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Art. 10 - Notifica individuale

1. Secondo quanto previsto dal Regolamento GBER, per i programmi con investimenti ammissibili in immobilizzazioni superiori a 50

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Titolo III - PROGRAMMI RELATIVI AD INVESTIMENTI PROPOSTI DA PMI IN AREE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E C) DEL TRATTATO
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Art. 11 - Soggetti beneficiari, aree e programmi ammissibili

1. Le agevolazioni previste dal presente Titolo possono essere concesse solo a piccole e medie imprese che realizzano programmi d'investimento.

2. I programmi di cui al co

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Art. 12 - Notifica individuale

1. Per i programmi comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro,

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Allegato 1 - Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore

I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.

A tal fine:

a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

b) per impianti che concorrono all'incremento dell'efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;

c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l'Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall'Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell'ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5% in ciascuno degli anni del periodo previsto dall'art. 5, comma 6 del presente decreto, o l'assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle dette condizioni;

d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l'utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

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Allegato 2 - Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità delle spese

Per quanto riguarda i programmi d'investimento di cui ai titoli II e III:

1) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 4, sono ammissibili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascun programma d'investimento;

2) le spese relative alle attrezzature di cui al comma 1, lettera d) dell'art. 4, la cui installazione non sia prevista presso l'unità produttiva interessata dal

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Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

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