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L. R. Campania 09/08/2013, n. 11

Disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/12/2022, n. 18
- L.R. 23/12/2016, n. 38
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Art. 1 - (Principi e finalità)

1. La Regione esercita le competenze legislative previste dall'

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Art. 2 - (Azioni di sistema)

1. Per il perseguimento dei fini previsti dall’articolo 1, la Regione:

a) promuove l’affermazione, il rafforzamento e l’innalzamento della tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, nonché specifiche iniziative, in collaborazione con le parti sociali, per la semplificazione delle procedure e la diffusione di codici etici basati sul principio della responsabilità sociale d'impresa e di modelli di gestione della sicurezza certificati ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’artic

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Art. 3 - (Sistema informativo regionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il potere di gestione tecnica ed informatica attribuito all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito denominato Inail, la Reg

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Art. 4 - (Anagrafe dei cantieri)

1. La Regione, tramite il Comitato regionale di coordinamento previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge regionale 14/2009, adotta criteri e modalità di archiviazione e di scambio telematico dei dati acquisiti dalle Asl, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 81/2008, funzionali a rendere fruibile agli organi di

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Art. 5 - (Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Per facilitare il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro è istituito, presso l’Agenzia regionale per il lavoro e l’istruzione, di seguito denominata Arlas, lo sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro, al quale possono iscriversi le aziende per accede

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Art. 6 - (Attività di formazione)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:

a) promuove e finanzia, nel rispetto delle autonomie scolastiche ed in raccordo con le azioni di politica scolastica regionale, progetti formativi specifici in ambito scolastico, per favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso:

1) il finanziamento di percorsi formativi dei docenti, di ogni ordine, per acquisire le competenze culturali, pedagogiche e didattiche necessarie per un corretto svolgimento dei processi di educazione dei discenti in ordine alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

2) il finanziamento di progetti formativi di promozione ed educazione alla sicurezza a favore degli scolari e degli alunni delle scuole primarie e secondarie, nonché degli studenti della scuola secondaria di secondo grado e dell’università;

3) il riconoscimento di crediti formativi per gli studenti;

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Art. 7 - (Attività di promozione, comunicazione ed incentivazione)

1. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e nei limiti stabiliti dalla Costituzione:

a) realizza e finanzia campagne informative e azioni di sensibilizzazione, rivolte ai cittadini, alle imprese

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Art. 8 - (Criteri di premialità)

1. Nelle procedure di aggiudicazione dei lavori e delle opere previste dall'allegato XI del decreto legislativo 81/2008, le amministrazioni aggiudicatrici considerano, in via prioritaria, la possibilità di prevedere analisi specifich

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Art. 9 - (Disposizioni in materia di contratti pubblici)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei contratti stipulati con gli affidatari di lavori, di servizi e di forniture, espressa clausola di risoluzione:

a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004

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Art. 10 - (Potenziamento delle attività di controllo ed incentivi per la responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove le intese con gli organismi istituzionali preposti alla vigilanza negli ambienti di lavoro e le organizzazioni sindacali per il potenziamento delle attività di controllo e per la pianificazione di interventi, anche finalizzati ad incentivare, nei settori a rischio, azioni straordinarie e verifiche preventive in materia di tutela e di sicurezza dei lavoratori

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Art. 11 - (Disposizioni in materia di concessione di contributi, incentivi o altre agevolazioni)

1. La concessione, da parte della Regione, di contributi, incentivi o altre agevolazioni di competenza regionale è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una autodichiarazione che attesta il rispetto delle n

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Art. 12 - (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge stabiliti in 500.000,00 euro (cinquecentomila/00), si p

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Art. 13 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.

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