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Circ. Ag. Entrate 30/04/2013, n. 11/E

Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività - Art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – D.P.C.M. 22 gennaio 2013.
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Premessa

L’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 R, ha prorogato per l’anno 2013 le «misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro». Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2013

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1. Redditi dell’anno 2012

L’art. 1, comma 2, del decreto prevede, quale limite cui è subordinato l’accesso al regime agevolato, che il beneficiario abbia conseguito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del D.L. n. 93 del 2008.

Ai fini della verifica della soglia reddituale di euro 40.000 per l’anno 2012, cui è subordinato l’accesso al regime sostitutivo in esame, rileva l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR, compresi quelli indicati nel comma

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2. Determinazione dell’imposta sostitutiva

L’art. 1, comma 3, del decreto stabilisce in euro 2.500 lordi nel corso dell’anno 2013 l’importo massimo della retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva.

Tenuto conto della disposizione generale di cui all’art. 51, comma 1, del TUIR si considerano percepite nel periodo d’imposta 2013 le somme corrisposte fino al 12 gennaio 2014.

L’agevolazione si applica su un importo massimo di 2.500 euro lordi per l&rsq

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3. Adempimenti del sostituto d’imposta e del dipendente

In base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.L. n. 93 del 2008, richiamato dal comma 4 dell’art. 1 del decreto, «l’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta».

Il sostituto d’imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno 2012.

Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 o l’ha rilasciato per

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4. Rinuncia al regime agevolato ed opzione per la tassazione ordinaria

Sebbene l’art. 1, comma 4, del decreto non richiami espressamente il comma 1 dell’art. 2 del D.L. n. 93 del 2008 che prevede la possibilità per il lavoratore dipendente di rinunciare espressamente al regime agevolato, optando per la tassazione ordinaria deve ritenersi che la suddetta opzione sia applicabile anche all’anno di imposta 2013. Tale conclusione è dettata dalla ratio ispiratrice della disciplina dell’imposta sostituiva, che è quella di favorire quanto più possibile

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5. Prima applicazione delle nuove disposizioni

L’art. 3, comma 1, del decreto prevede che «i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente decreto».

Nel paragrafo «procedimento e monitoraggio» della circolare del Ministero del lavoro n. 15/2013, è chiarito che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può

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6. Regime dell’imposta sostitutiva

Come già indicato, l’art. 1, comma 4, del decreto richiama il comma 4 dell’art. 2

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