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D. P.R. 12/02/2013, n. 31

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400 R;

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Art. 1. - Modifiche all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 R, sono apportate le seguenti modi

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Art. 2. - Modifiche all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 4

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Art. 3. - Modifiche all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 4. - Modifiche all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 4

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Art. 5. - Modifiche all’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: “in un determinato periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi dalla data di rilascio”;

2) alla lettera b), le parole: “in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di rilascio”;

3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l’andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.”;

c) al comma 2:

1) al punto A):

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Art. 6. - Modifiche all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - (Art. 10 Codice della strada)

1. Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all’autorizzazione alla circolazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l’accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l’interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.

2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d’urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all’articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l’ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d’urgenza.

3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costitu

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Art. 7. - Modifiche all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

“Art.15 - (Art.10 Codice della strada)

1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell’autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono ri

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Art. 8. - Modifiche all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l’eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall’articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.”;

b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all’articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice.

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Art. 9. - Modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 10. - Modifiche all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avvenuto pagamento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, l’annotazione può essere e

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Art. 11. - Modifiche all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il co

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Art. 12. - Modifiche all’articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.

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Art. 13. - Modifiche all’articolo 135 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del decreto del Presidente dell

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Art. 14. - Modifiche all’articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L’articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:

“Art. 268 - (Art. 104 Codice della strada)

1. La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all’ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all’articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:

a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica del veicolo;

b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;

c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;

d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territ

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Art. 15. - Modifiche all’allegato del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495)

1. All’allegato al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 49

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896928 901517
Art. 16. - Modifiche all’allegato del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’allegato al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 4

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Art. 17. - Modifiche all’articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All’articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono a

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Art. 18. - Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del

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