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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Dir. P.C.M. 26/10/2012
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PremessaIl Servizio nazionale di protezione civile è disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 R. La legge in questione è stata modificata, in particolare negli articoli 2 e 5, dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 R, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 R. Il novellato art. 2, comma 1, lettera c), delimita l’attivazione del Servizio nazionale specificando che la deliberazione dello stato di emergenza interviene solo in presenza di eventi definiti quali «calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo». Lo stato di emergenza viene pertanto dichiarato quando una determinata situazione richieda l’adozione di |
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1. Richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza.Allo scopo di meglio orientare le valutazioni del Consiglio dei Ministri in ordine alla necessità di deliberare lo stato di emergenza, ferma restando la necessità dell’acquisizione dell’intesa regionale sulla delibera e sulla revoca dello stato di emergenza, è necessario che le Amministrazioni regionali forniscano tutti gli elementi di fatto idonei a consentire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella sua qualità di soggetto istituzionale di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei Ministri per il perseguimento delle finalità di protezione civile, di effettuare ogni doverosa valutazione tecnico-amministrativa idonea a delineare compiutamente per l’organo politico il quadro conoscitivo di riferimento. |
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2. Istruttoria del Dipartimento della protezione civile.Detti elementi si rendono necessari per portare a conclusione l’istruttoria tecnico-amministrativa che il Dipartimento della protezione civile effettua anche mediante l’invio, in loco, di propri tecnici per le valutazioni tecnico operative. |
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Le ordinanze di protezione civile.Ai fini della adozione delle ordinanze di protezione civile derogatorie dell’ordinamento giuridico vigente, ai sensi del novellato art. 5, le Regioni devono inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata e documentata relazione in ordine agli interventi ed alle misure che si intendono porre in essere, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri sia per le m |
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I commissari delegati.L’art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992 consente al Capo del Dipartimento della protezione civile di avvalersi di commissari delegati per lo svolgimento delle attività previste dalle ordinanze di protezione civile con provvedimento che specifichi il contenuto dell’incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. L’incarico in questione è conferito sulla base di un rapporto fiduciario che, sebbene collochi la posizione del commissario delegato in una situazione di indipendenza gestionale ed organizzativa rispetto al delegante impone, tuttavia, al delegato di esercitare esclusivamente le attribuzioni conferite mediante le ordinanze di protezione civile e nei limiti dalle stesse previsti, anche per quanto attiene al plesso ordinamentale di cui è eventualmente autorizzata la deroga. Ai |
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