L'interpello fornisce risposta ad un quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28 del D. Leg.vo 81/2008 e dalle indicazioni metodologiche deliberate dal Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro e recate dalla Lettera Circolare n. 23692 del 18/11/2012.
Ai sensi dell'art. 12 del D. Leg.vo 81/2008, la citata Commissione risponde a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Secondo le indicazioni fornite dalla citata Lettera Circolare 23692/2012, la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolge essenzialmente in due fasi, una necessaria (c.d. «valutazione preliminare») ed una eventuale (c.d. «valutazione approfondita») realizzata unicamente nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci.
A tal proposito, secondo la Commissione, il datore di lavoro può utilizzare anche nella fase preliminare della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati alla valutazione approfondita (ad esempio, un questionario), al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto.
Tale approfondimento non potrà tuttavia mai essere svincolato dall'adozione di misure di correzione ma dovrà «accompagnare» tale adozione - almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati «a rischio») - e che il datore di lavoro che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adoltare le misure di correzione che le indicazioni impongono.