Ai sensi degli artt. 1292 del c.c. si ha obbligazione solidale passiva quando “più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno di loro libera gli altri […]”.
È importante precisare, dunque, che la solidarietà passiva nasce per rafforzare il credito, in quanto attribuisce al creditore (l’INPS nel caso di obbligazioni contributive) la facoltà di chiedere l’adempimento dell’esatta prestazione ad uno qualunque dei debitori.
Le ipotesi di responsabilità solidale passiva verso l’INPS scaturenti da violazioni contributive sono state ampliate nel tempo, attraverso reiterati interventi normativi concentrati, in particolare, sulla disciplina prevista per il contratto di appalto.
Le norme di riferimento in materia di responsabilità solidale per i trattamenti contributivi nel contratto di appalto sono le seguenti:
- Art. 29, comma 2, del D. Leg.vo n. 10 settembre 2003, n. 276 R (comma così sostituito prima dall’art. 6 D. Leg.vo 6/10/2004 n. 251 R, poi dal comma 911 dell’art. 1 L. 27/12/2006 n. 296 Re, infine, dall’art. 21 comma 1 del citato D.L. 09/02/2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 4 apri