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Deliberaz. G.R. Liguria 15/06/2012, n. 707

Circolare per applicazione dell'art.36 bis della Legge Regionale n.1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.e/o.i. sull'obbligo dell'accertamento della regolarità contributiva per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (D.U.R.C.).
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[Premessa]




LA GIUNTA REGIONALE


VISTA Legge Regionale n.1/2007 (Testo unico in materia di commercio) così come modificata, tra le altre, con la legge regionale 12 agosto 2011, n. 23, pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, Parte prima;

VISTO, in particolare, articolo 36 bis (Presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da

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Circolare per applicazione dell’articolo 36 bis della Legge Regionale n.1/2007 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.e/o.i. sull’obbligo dell’accertamento della regolarità contributiva per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (D.U.R.C.)

Come è noto la Regione Liguria a seguito delle recenti modifiche apportate alla L.R. n.1/2007 (Testo unico in materia di commercio), operata con la Legge Regionale 12 agosto 2011, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) anche in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno) pubblicata sul B.U.R.L. n. 16 del 17 agosto 2011, ha previsto, tra le altre, come stabilito da normativa statale, l’obbligo dell’accertamento della regolarità contributiva per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

L’articolo di riferimento è il 36 bis (Presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche).

1. Il rilascio e la reintestazione delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sono soggetti alla presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 R (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell’autorizzazione, se avvenuti nel primo semestre dell'anno, o entro il 30 giugno, se avvenuti nel secondo semestre, il Comune acquisisce il DURC, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate nel CNEL.

3. Solo per il commercio in forma itinerante e nel caso di subingresso, le imprese non ancora iscritte al Registro delle Imprese alla data di rilascio o di reintestazione dell’autorizzazione o per le quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, presentano il DURC entro centottanta giorni dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese.

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Accertamento per gli “spuntisti”

Come più sopra specificato, l’accertamento in merito alla regolarità contributiva riguarda tutti gli operatori che esercitano l’attività di commercio su area pubblica indipendentemente dalle modalità con le quali svolgono la loro attività, vale a dire gli operatori titolari di concessione di posteggio, gli operatori che partecipano alla “spunta” e quelli che svolgono l’attività in forma itinerante.

Con particolare riferimento ai cosiddetti “spuntisti” si ritiene che, anche alla luce di quanto stabilito nella richiamata nota della Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16/1/2012, ad oggetto: “ Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) - art. 44-bis D.P.R. n. 445/2000- non autocertificabilità”, in cui si è, peraltro, precisato che:&rdquo

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Modello di comunicazione dati aziendali

M1

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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da presentare alla pubblica amministrazione

M2

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