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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Giustizia UE 15/09/2010, n. C-53/10
Ambiente — Direttiva 96/82/CE — Controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose — Prevenzione — Opportune distanze tra le zone frequentate dal pubblico e gli stabilimenti in cui sono presenti notevoli quantità di sostanze pericolose.1) L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché si tenga conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, grava anche su un’autorità pubblica, quale il Comune di Darmstadt (Germania), competente per il rilascio delle licenze edilizie, e ciò anche qualora essa eserciti tale prerogativa mediante decisioni vincolate. 2) L’obbligo previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82, quale modificata dalla direttiva 2003/105, di tenere conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, non impone alle autorità nazionali competenti di vietare l’insediamento di un edificio aperto al pubblico in circostanze come quelle di cui alla causa principale. Per contro, tale obbligo osta a una normativa nazionale che prevede il dovere di autorizzare l’insediamento di un siffatto edificio, senza che siano stati adeguatamente valutati i rischi connessi all’insediamento all’interno del perimetro di dette distanze in fase di pianificazione o in fase di decisione individuale. |
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