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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. Ag. Entrate 09/05/2003, n. 27/E
Circ. Ag. Entrate 09/05/2003, n. 27/E
Circ. Ag. Entrate 09/05/2003, n. 27/E
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[Premessa] |
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PremessaL’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, R estende l’applicazione degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2003. |
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1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2003L’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 282 del 2002 riprende la disciplina prevista dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, riferendola alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2003. La medesima disposizione fissa al 16 maggio 2003 la data entro la quale devono essere effettuati la redazione ed il giuramento della perizia e stabilisce che le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti |
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2. Questioni applicativeCon riferimento alla disciplina prevista dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001, questa Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle questioni applicative con i seguenti documenti di prassi amministrativa: per ciò che concerne la rideterminazione del valore delle partecipazioni - Circolare n. 12/E del |
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2.1. Rideterminazione in caso di decesso del soggetto possessore delle partecipazioni e dei terreniCon circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, è stato chiarito che le plusvalenze derivanti dalla vendita di titoli e partecipazioni acquistati per successione, a seguito della soppressione dell’imposta di successione, devono essere determinate assumendo come prezzo di acquisto, in luogo del valore del titolo dichiarato agli effetti dell’imposta di successione, il costo sostenuto dal de cuius. Riguardo alle plusvalenze derivanti dalla vendita dei terreni, la circolare n. 81/E del 6 novembre 2002 ha chiarito che il prezzo iniziale da assumere per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione è quello indicato negli atti di successione o donazione. |
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2.2. Rideterminazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni in usufruttoE’ stato sollevato il problema dell’applicazione delle discipline in esame all’ipotesi di consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario. Tale fattispecie differisce da quella trattata al precedente paragrafo, in quanto con il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario non si verifica alcun fenomeno successorio, essendo il decesso dell’usufruttuario solo uno degli eventi, al realizzarsi del quale il diritto di proprietà si riespande in capo al nudo proprietario. |
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