— l’articolo 111 del D. Leg.vo n. 81/2008 s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che «Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.»;
— l’articolo 115 del D. Leg.vo n. 81/2008 e s.m.i., al comma 1, dispone testualmente che «Nei lavori in quo